Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Tasse sugli autoveicoli - Determinazione - Omessa previsione di un meccanismo atto a determinare la progressivita' in diminuzione dell'imposta, in coerenza con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, della ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonche' della tariffa A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza dell'8 giugno 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Carotenuto Mario contro la Regione Lazio, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza dell'8 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonche' della tariffa A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione della tassa sugli autoveicoli in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo;

che il rimettente, quanto al fatto, premette di essere chiamato a giudicare di un ricorso contro la Regione Lazio per l'annullamento dell'avviso di accertamento con il quale la Regione ha contestato ad un contribuente l'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2003;

che la Commissione rimettente - constatato che l'Ufficio, regolarmente citato, non si e' costituito in giudizio - ritiene pregiudiziale pronunciarsi sulla eccezione di illegittimita' costituzionale, sollevata dal ricorrente;

che, nella parte in diritto, il giudice a quo compie una breve ricostruzione storica delle leggi che si sono succedute nella regolamentazione dell'imposta sugli autoveicoli e motoveicoli...

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