Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva - Denunciata irragionevolez...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza dell'11 aprile 2006 dal Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento penale a carico di U. A., iscritta al n. 599 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Tempio Pausania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento);

che il rimettente premette di essere investito dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Tempio Pausania, che aveva assolto una persona imputata del reato di lesioni colpose;

che, entrata in vigore nelle more del giudizio la legge n. 46 del 2006 - il cui art. 1, novellando l'art. 593 cod. proc. pen., ha introdotto limitazioni alla facolta' dell'organo d'accusa di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in forza dell'art. 10 della medesima legge;

che, su eccezione del Procuratore della Repubblica, il rimettente ritiene tuttavia di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dalla citata legge n. 46 del 2006, in riferimento a diversi parametri costituzionali;

che la norma censurata - consentendo al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento solo nell'ipotesi di sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado - contrasterebbe, anzitutto, con il...

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