Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Personale arruolato su galleggianti privi di sistemi di autopropulsione e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio - Applicazione del regime previdenziale dei lavoratori marittimi - Esclusione - Lamentata ingiustificata differenziazione del regime prev...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), promosso dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra la Fratelli Cosulich s.p.a. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 1° marzo 2007 iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui dalla societa' ricorrente era stato contestato l'inquadramento assegnatole dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per averla esclusa dal novero delle imprese armatoriali, il Tribunale di Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui riservano il regime previdenziale per i lavoratori marittimi soltanto al personale assunto con contratto di arruolamento ed impiegato sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purche' abbiano mezzi di propulsione propri;

che il remittente chiarisce come il galleggiante armato dalla ricorrente, iscritto nel registro delle navi minori e galleggianti, sia di stazza superiore alle 71.000 tonnellate, non possieda un autonomo propulsore, non sia addetto al servizio dei porti e delle rade, bensi' utilizzato per lo stoccaggio di olii minerali, attivita' accessoria rispetto al trasporto del greggio, e come vi siano imbarcati marinai in possesso di specifici titoli...

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