Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria degli appelli gia' presentati - Ipotesi di appello proposto dall'imputato avverso i capi di decisione di condanna e dal pubblico ministero avverso i capi di assoluzione della medesima sentenza nei confronti dello s...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 14 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di R. C. ed altro, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, disciplinando il regime transitorio degli appelli gia' presentati, non prevede che, in caso di appello presentato dall'imputato avverso i capi di decisione di condanna e dal pubblico ministero avverso i capi di decisione di assoluzione contenuti nella medesima sentenza nei confronti dello stesso imputato su reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen., entrambi gli appelli debbano essere trattati e decisi contestualmente»;

che la Corte rimettente premette che il Tribunale di Castrovillari aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti di due imputati, per alcuni capi di imputazione, assolvendoli rispetto ad altri e dichiarando la prescrizione per un altro ancora;

che avverso tale sentenza proponevano appello gli imputati, in relazione ai capi di condanna, e il pubblico ministero, in relazione ai capi assolutori;

che, nelle more del giudizio di impugnazione, e' entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, che ha introdotto la regola generale della inappellabilita' delle sentenze di assoluzione, prevedendo all'art. 10 la disciplina transitoria;

che secondo la Corte rimettente - sulla base sia del dato letterale, sia della voluntas legis, sia, infine, dei lavori preparatori - tale inappellabilita' prescinde dalla...

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