Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Carica di consigliere comunale - Cause di incompatibilita' - Incompatibilita' per lite pendente con l'ente locale - Mancata estensione alle persone titolari di organi rappresentativi di soggetti che si trovino nella stessa situazione - Denunciata violazione dei principi di ra...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 7 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Gorio Giovanni Battista e il Comune di Castelnuovo Berardenga iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di Gorio Giovanni Battista, del Comune di Castelnuovo Berardenga nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Clara Mecacci per Gorio Giovanni Battista, Maurizio Brizzolari per il Comune di Castelnuovo Berardenga e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte d'appello di Firenze ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

    La disposizione stabilisce, tra l'altro, che «non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia».

    Il Collegio rimettente dubita della legittimita' costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui «non estende il suo effetto alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente gia' prevista dalla norma stessa».

    1.2. - La Corte d'appello di Firenze riferisce che dinanzi ad essa pende giudizio di appello avverso la sentenza del 26 luglio 2005, con la quale il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda volta all'annullamento della delibera del Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga adottata in data 29 aprile 2005, con cui il ricorrente, gia' consigliere comunale, e' stato dichiarato decaduto dall'ufficio, in base alla disposizione impugnata, per aver promosso, non in proprio ma in qualita' di amministratore delegato di due distinte societa', un ricorso al Tribunale amministrativo regionale volto all'annullamento di una delibera consiliare. Secondo quanto riferisce il Collegio rimettente, il giudice di primo grado ha ritenuto di interpretare estensivamente la causa di incompatibilita' prevista dalla norma impugnata: essa riguarderebbe non solo, come emerge dal...

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