LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 47 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 4 gennaio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali 'Allegato 1' per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno 'Allegato 2' ed iscritto nel relativo bilancio di previsione.

  2. Al fine di autorizzare l'impiego delle risorse di cui al capitolo di spesa UPB 01.01.003 - 11103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale anche per il pagamento delle missioni all'estero oltre che per il pagamento di quelle effettuate nel territorio regionale, il predetto capitolo e' ridenominato 'Indennita' di trasferta e rimborso spese al Presidente della giunta regionale ed ai componenti la Giunta stessa per missioni'.

  3. I proventi derivanti dalle procedure di recupero conseguenti alle verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2005, dalle strutture titolari di contratti negoziali, stimati in Euro 22.627.033,22 confluiscono nel bilancio regionale.

  4. I proventi derivanti dalle procedure di recupero attivate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanita' relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione), stimati in Euro 26.810.042,00, confluiscono nel bilancio regionale.

  5. La Giunta regionale, per il tramite della direzione sanita', e' autorizzata a procedere al recupero delle somme di cui ai commi 4 e 5 sia direttamente che per mezzo delle aziende sanitarie locali e della Fira S.p.a., le quali provvedono al versamento delle relative somme sul conto corrente di Tesoreria regionale, secondo le modalita' indicate con provvedimento di Giunta regionale adottato su proposta della competente direzione Sanita'.

  6. Le risorse di cui ai commi 4 e 5 sono introitate sul capitolo di entrata di nuova istituzione UPB 03.05.001 - 35800 denominato:

    'Proventi da procedure di recupero su prestazioni sanitarie di strutture convenzionate' ed iscritte sul bilancio di previsione 2008 per l'importo di Euro 49.437.075,22.

  7. Al fine di consentire la copertura delle maggiori perdite registrate nel corso dell'anno 2006 da parte del Servizio sanitario regionale rispetto alle previsioni del Piano sanitario di rientro di cui all'accordo Stato - Regione Abruzzo stipulato il 6 marzo 2007 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 straordinario del 23 marzo 2007, e' autorizzata l'iscrizione in bilancio della spesa pari a Euro 5.353.000,00 per l'esercizio finanziario 2008. A tal fine e' istituito il capitolo di spesa UPB 12.01.2001 - 81598 denominato 'Finanziamento regionale dei maggiori disavanzi generati dal Servizio sanitario regionale rispetto al piano sanitario di rientro' con pari stanziamento in termini di competenza e di cassa.

  8. Al fine di consentire l'erogazione della spesa inerente l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo), la Giunta regionale, per il tramite della Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali, e' autorizzata a disporre gli adeguamenti contabili delle risorse in conto residui a valere sulla U.P.B. 02.01.005.

  9. La Giunta regionale, su proposta delle singole direzioni, delibera, previo parere obbligatorio della Commissione bilancio del Consiglio regionale, la riprogrammazione delle economie vincolate inerenti trasferimenti statali con vincolo di destinazione per materia, previa attestazione dei Direttori regionali competenti del soddisfacimento degli obiettivi, ovvero della sopravvenuta impossibilita' al raggiungimento degli stessi, cosi' come previsti dalle disposizioni normative oggetto dei trasferimenti medesimi.

  10. Per l'esercizio finanziario 2008 e' disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate 'nell'allegato 3' alla presente legge ed e' autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.

  11. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui...

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