LEGGE REGIONALE 7 Maggio 2007, n. 7 - Incentivazione all''esodo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 dell'11 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Abruzzo nel rispetto dei principi fissati dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria statale 2006), al fine di pervenire al contenimento della spesa e dare completa attuazione al processo di riorganizzazione dell'amministrazione regionale, incentiva l'esodo del personale regionale.

    Art. 2.

    Incentivazione all'esodo dei dirigenti

  2. In applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali, sottoscritto in data 22 febbraio 2006, la Regione incentiva l'esodo dei dirigenti titolari di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato che prestano la loro attivita' presso l'amministrazione regionale da almeno cinque anni e che presentino la proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro.

  3. Possono fruire del beneficio di cui alla presente legge coloro che abbiano maturato una anzianita' di servizio da un minimo di 35 ad un massimo di 40 anni e che abbiano una eta' compresa fra il 57° e il 65° anno.

  4. I requisiti di cui al comma 2 possono essere maturati anche nel corso dell'anno 2007 e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.

  5. L'incentivo e' quantificato in tre mensilita' della retribuzione lorda per ogni anno, per un massimo di cinque anni calcolato, nella misura di maggior favore per il dipendente, sulla differenza fra il 35° e il 40° anno di servizio ovvero il 57° e il 65° anno di eta'.

  6. Possono fruire del beneficio anche coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno maturato una anzianita' di servizio pari a 32 anni e che abbiano compiuto il 57° anno di eta'. In tal caso l'amministrazione eroga a favore dell'istituto previdenziale i contributi fino al raggiungimento del 35° anno utile ai fini pensionistici.

  7. L'incentivazione di cui al comma 5 e' quantificata sulla base della differenza tra l'entita' dei contributi da versare e l'incentivo di cui al comma 4, complessivamente rapportata ad un massimo di cinque anni.

    Art. 3.

    Erogazione del contributo

  8. Gli incentivi di cui alla presente legge sono corrisposti entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio.

  9. Per coloro che cessano dal servizio dal 1° settembre 2007 le indennita', come determinate dalla presente legge, sono corrisposte entro il primo...

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