Ordinanza del 1° aprile 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Prato sul ricorso proposto dall'Amministrazione provinciale di Prato contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Prato Imposte e tasse - Imposta catastale - Ricorso proposto da amministrazione provinciale avverso avviso di liquidazione dell'imposta catastale suppletiva d...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza n. 32/03/108 del 1° aprile 2008 sul ricorso n. 237/2007 proposto dall'Amministrazione provinciale di Prato (avv. Leonardo Masi), contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Prato.

Rilevato in fatto

  1. - Con ricorso ritualmente notificato, l'Amministrazione provinciale di Prato ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Prato e notificato il 5 marzo 2007, avente ad oggetto l'imposta suppletiva catastale in relazione all'atto di compravendita notaio Lo Schiavo di Prato del 26 maggio 2005, Rep. 15442 - Racc. 10227, con il quale la Provincia di Prato ha acquistato dall'Arciconfraternita della Misericordia di Prato un complesso immobiliare per destinarvi la sede di "Uffici e servizi provinciali", al prezzo di Euro 4.760.000,00.

    All'atto della stipula, veniva liquidata l'imposta catastale nella misura fissa di Euro 168,000.

    Con l'avviso di liquidazione impugnato, l'Agenzia delle Entrate riteneva invece che l'imposta suddetta avrebbe dovuto applicarsi nella misura proporzionale dell'1% (pari ad Euro 47.600,00) in quanto, secondo l'Ufficio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 sono soltanto le volture eseguite nell'interesse dello Stato a poter godere dell'esenzione prevista dalla suddetta norma, e non anche, quindi, quelle eseguite nell'interesse degli altri enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni).

  2. - Avverso l'avviso di liquidazione ha reagito la Provincia di Prato, proponendo due motivi di ricorso.

    2.1. - Con il primo motivo, e' stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

    La ricorrente osserva che l'esenzione di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 riguarda non soltanto le volture eseguite nell'interesse dello Stato, ma anche, testualmente, quelle "relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo", e l'art. 3, d.lgs. n. 346/1990 contempla appunto anche i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

    Prosegue l'ente ricorrente rilevando che l'inciso "Stato" contenuto nell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 e' comunque da intendersi come riferito non soltanto allo Stato centrale, ma anche agli altri enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni), che come lo Stato risultano volti al perseguimento dell'interesse generale delle rispettive collettivita'. In tal senso dovrebbe deporre anche il nuovo testo dell'art. 114 della Costituzione (quale risultante della riforma di cui all'art. 1, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) che pone su di un piano di pari ordinazione Stato, regioni, province e comuni.

    2.2. - Con il secondo motivo, la Provincia di Prato, per l'ipotesi di mancata adesione all'interpretazione estensiva proposta, invita questa Commissione a sollevare una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 per contrasto con gli articoli 3, 5, 114 della Costituzione, nella parte...

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