Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Professioni - Turismo - Norme della Regione Calabria - Riordino dell'organizzazione turistica regionale - Figure delle professioni turistiche - Individuazione delle nuove figure professionali di guida natur...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Calabria in persona del presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 31 e 32 della legge regionale Calabria n. 8 del 31 marzo 2008, recante riordino dell'organizzazione turistica regionale, pubblicata nel B.U.R. n. 4 dell'11 aprile 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2008.

Con la legge n. 8/2008, indicata in epigrafe, la Regione Calabria procede al riordino dell'organizzazione turistica regionale.

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Calabria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

M o t i v i

Violazione dell'articolo 117, primo, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione.

La legge regionale n. 8 del 31 marzo 2008, concernente il riordino dell'organizzazione turistica regionale presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale.

Si sottolinea che, nonostante le regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di "turismo", cosi' come stabilito dall'art. 117, comma 4, Cost. e confermato da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. per tutte, sentenza Corte costituzionale n. 197/2003), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia delle "professioni", nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost.

Infatti, in presenza della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che scaturisce dalle pronunce della Corte costituzionale e' inevitabile l'attrazione in siffatta materia anche del settore delle professioni turistiche che, pertanto, deve intendersi anch'esso sottratto dalla materia residuale regionale del turismo.

Il Consiglio di Stato, sezione I, con il parere n. 3165/2003, nell'adunanza del 3 dicembre 2003, pronunciandosi su alcune disposizioni del d.P.C.m. 13 settembre 2002, concernente il recepimento dell'Accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della legge n. 135/2001, ha affermato che rientrano nella competenza...

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