Sentenza nº 222 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 2008

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione20 Giugno 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 222 ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††††† Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Gaetano††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Sabino††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Maria Rita††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Giuseppe††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo Maria††††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivit‡ economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dallíart. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivit‡ economiche e la nascita di nuove imprese), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 29 maggio 2007, depositato in cancelleria il 6 giugno 2007 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2007.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 20 maggio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi líavvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto e líavvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Ritenuto in fatto

††††††††††† 1. - Con ricorso del 29 maggio 2007, la Regione Veneto ha promosso varie questioni di legittimit‡ costituzionale di pi˘ disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivit‡ economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dallíart. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, in quanto lesive dellíautonomia legislativa regionale o, comunque, del principio di leale collaborazione.

††††††††††† Per quanto qui interessa, la Regione ricorrente impugna líart. 10, comma 4, del d.l. n. 7 del 2007, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 40 del 2007, che detta disposizioni relative allíesercizio delle attivit‡ di guida turistica e di accompagnatore turistico

Tale disposizione ñ a giudizio della ricorrente ñ vÌola líautonomia legislativa regionale in materia di turismo, nel cui ‡mbito ricade la disciplina delle professioni turistiche, riservata ñ ai sensi del quarto comma dellíart. 117 della Costituzione - alla competenza legislativa residuale della Regione. Del resto, la Regione Veneto, disciplinando con la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo ), in maniera organica l'intero settore, ivi comprese le professioni turistiche, ha individuato le relative figure professionali, ne ha disciplinato líesercizio e ne ha definito le competenze, prevedendo, per líesercizio delle stesse, il superamento di un esame di abilitazione, líiscrizione ad un elenco provinciale e il rilascio di una licenza da parte dei Comuni.

Secondo la ricorrente, la norma impugnata si pone in antitesi rispetto alla citata legge regionale n. 33 del 2002, mentre non vale invocare il principio comunitario di libera concorrenza, richiamato dal comma 1 dello stesso art. 10 al fine di affermare la competenza statale: il comma 4 dell'art. 10, nella sua interezza, appare inadeguato rispetto allo scopo di aprire le professioni turistiche al libero mercato. In particolare, del tutto irrazionale Ë la scelta del legislatore statale di consentire ai soli titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente líesercizio dell'attivit‡ di guida turistica senza alcuna previa selezione, e, in...

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