Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regioni (in genere) - Norme della Regione Molise - Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione - Attribuzione di varie funzioni, comprensive della partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta - Ricorso del Governo - Questione avente ad oggetto l'int...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 30 aprile 2007, depositato in cancelleria l'8 maggio 2007 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Colalillo per la Regione Molise.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 30 aprile 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1° marzo 2007, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, nonche' agli artt. 20 e 23 dello statuto della Regione Molise, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 347.

    1.1. - Il ricorrente sostiene che con l'istituzione della figura del Sottosegretario alla Presidenza della Regione (al quale, tra l'altro, viene consentita la partecipazione alle sedute della Giunta, seppure senza diritto di voto), l'impugnata legge regionale avrebbe violato gli artt. 20 e 23 dello statuto regionale, che individuano come partecipanti alle sedute dell'organo solo i componenti della Giunta ed escludono la pubblicita' delle relative sedute.

    Piu' in generale, il legislatore regionale avrebbe creato "un organo cui vengono assegnate funzioni di ampia portata e non precisamente definite nei propri limiti".

    L'art. 123 della Costituzione, dal canto suo, dispone che i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento siano determinati dalle singole Regioni nello statuto regionale, in armonia con la Costituzione, e prevede, altresi', che lo statuto sia approvato e modificato dal Consiglio regionale con una particolare procedura legislativa "rinforzata". Dopo l'innovazione introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la Regione Molise non ha proceduto a sostituire o modificare il testo adottato nel 1971 e potra' farlo solo attraverso lo speciale procedimento previsto dal nuovo art. 123 della Costituzione.

    Pertanto, l'istituzione del Sottosegretario alla Presidenza, "che sicuramente attiene all'organizzazione e funzionamento della Regione", posta in essere con legge regionale "ordinaria", risulterebbe in contrasto con l'art. 123 della Costituzione, "che dispone un intervento sulle norme dello statuto con un peculiare procedimento (cosiddetta procedura rinforzata)".

  2. - Con atto depositato il 17 maggio 2007, la Regione Molise si e' costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza delle censure formulate nel ricorso.

    2.1. - La resistente, pur riconoscendo l'attuale vigenza dello statuto regionale, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 347, e non ancora modificato, respinge i prospettati dubbi d'incostituzionalita'.

    Quanto alla partecipazione del...

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