LEGGE 22 maggio 1971, n. 347 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise

Coming into Force29 Giugno 1971
Enactment Date22 Maggio 1971
Published date14 Giugno 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/06/14/071U0347/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.148 del 14-06-1971 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Molise nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

TITOLO I LA REGIONE
Art 1. - Costituzione della Regione

Il Molise e' Regione autonoma della Repubblica italiana una ed indivisibile, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto.

La Regione promuove il progresso civile, sociale ed economico della sua popolazione ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunita' nazionale e della politica regionale, alla funzione legislativa ed amministrativa.

Art 2. - Territorio, gonfalone e stemma

La Regione comprende il territorio delle attuali province di Campobasso e di Isernia ed ha per capoluogo la citta' di Campobasso.

La Regione ha un gonfalone ed uno stemma prescelti dal Consiglio regionale.

TITOLO II LA PROGRAMMAZIONE
Art 3. - Metodi e strumenti

La Regione Molise assume il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, per le riforme di struttura e per i fini sociali previsti dalla Costituzione.

La Regione partecipa come soggetto autonomo in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali alla formulazione del programma economico nazionale.

Formula programmi di sviluppo economico relativi al suo territorio e adotta ed attua programmi e piani, generali e settoriali, articolati su base comprensoriale, nelle materie di sua competenza, nonche' in quelle ad essa delegate a norma della Costituzione e delle leggi.

Indirizza e coordina tutte le attivita' economiche e sociali degli enti pubblici che operano nella regione per le materie di competenza regionale.

La Regione determina con legge gli strumenti e i provvedimenti di formazione, di attuazione e di verifica della programmazione regionale, nonche' l'attivita' di studio e di ricerca che ritiene necessaria.

La Regione, con il concorso dello Stato, previsto dallo articolo 119, terzo comma, della Costituzione, provvede alla formulazione ed alla esecuzione di piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, che anche mediante l'utilizzazione di tutte le risorse naturali del suo territorio, favoriscano la rinascita economica e sociale del Molise.

Art 4. - Obiettivi, finalita' e vincoli

La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed in relazione ai fini della programmazione regionale e nazionale, in particolare:

- opera per impedire lo spopolamento del territorio, per arrestare l'emigrazione ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale che ne conseguono, per favorire il rientro degli emigrati;

- provvede ad un equilibrato riassetto del territorio ed orienta la politica economica in direzione del superamento degli squilibri entro e fuori il territorio della regione;

- promuove una politica agraria rivolta al rinnovamento delle strutture produttive predisponendo piani zonali per il riordino fondiario ed aziendale, per la bonifica, la irrigazione e le opere di miglioramento, nonche' per lo sviluppo della impresa agricola, familiare ed associata, per l'incremento delle attivita' zootecniche e delle attivita' associate di trasformazione e commercializzazione agricola, al fine di conseguire parita' di condizioni economiche, sociali e civili del settore agricolo con gli altri settori produttivi;

- adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' privata e per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

- attua interventi per la difesa del suolo e per la tutela e l'incremento del patrimonio forestale;

- assume iniziative in favore delle zone di particolare depressione e delle comunita' montane;

- favorisce il metodo della cooperazione nei vari settori dell'economia;

- promuove le condizioni per rendere: effettivo il diritto al lavoro al fine di assicurare la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

- promuove lo sviluppo dell'artigianato esaltandone le prerogative artistiche e le caratteristiche regionali; agevola il riordino ed il potenziamento delle strutture commerciali nella regione;

- promuove lo sviluppo del turismo, curando la valorizzazione e la difesa del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico del Molise, provvedendo all'espansione ed al rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici, alberghieri e sportivi, salvaguardando gli interessi del Molise nell'ambito dei piani interregionali e nazionali;

- realizza un servizio sanitario regionale con struttura articolata in unita' locali adeguate alla realta' del Molise;

- concorre a realizzare un sistema di sicurezza sociale con particolare riferimento all'infanzia ed alla vecchiaia;

- organizza un efficiente sistema di trasporti per contribuire al superamento degli ostacoli che impediscono la integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse zone della regione;

- attua la diffusione dell'istruzione professionale con strutture decentrate in relazione alle esigenze occupazionali e produttive della regione, anche al fine di meglio indirizzare l'orientamento scolastico della gioventu' molisana;

- concorre a rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado dell'istruzione;

- tutela il patrimonio linguistico e storico e le tradizioni popolari delle comunita' etniche esistenti nel suo territorio e, d'intesa con i comuni interessati, ne favorisce la valorizzazione.

TITOLO III ORGANI DELLA REGIONE
Art 5

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Capo I IL CONSIGLIO REGIONALE
Art 6. - Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le potesta'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT