Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Reato di realizzazione di opere in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa - Rimessione in pristino prima della condanna - Effetto estintivo - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento con il reato realizzazione di opere...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio

FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), promosso con ordinanza del 21 marzo 2007 dal Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Jesi nel procedimento penale a carico di Felicetti Italo ed altri, iscritta al n. 747 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di Felicetti Italo ed altro, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), nella parte in cui non prevede la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

che il censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (sostituendo quelle gia' introdotte dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie");

che l'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina paesistica (sostituendo quelle gia' introdotte dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352");

che il comma...

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