Ordinanza del 7 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Alessandria nel procedimento penale a carico di Penazzi Livio Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'ele...

IL TRIBUNALE

Visti gli atti relativi al procedimento penale rubricato a n. 841/07 R.G.T., 1831/06 R.G.N. R., intentato nei confronti di Penazzi Livio, nato a Bolzano (BZ) il 18 marzo 1943, residente a Verona, via Leoncino, civico numero 9, difeso di fiducia dall'avv. Paolo Tebaldi, del Foro di Verona, imputato del reato previsto e punito dall'art. 5, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 "perche', nella qualita' di amministratore e legale rappresentante della Omnia Finanziaria S.r.l., esercente l'attivita' di intermediazione finanziaria, induceva Bozza Davide a svolgere l'attivita' di c.d. money transfer, senza essere iscritto nell'elenco apposito istituito presso l'U.I.C. (attivita' che il Bozza effettuava tramite la tabaccheria gestita da Bonato Primina Maria, con la quale il Bozza collaborava in qualita' di submandatario). In Alessandria, dal 10 al 30 gennaio 2004";

Visti gli articoli 5, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153; 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Alla pubblica udienza dibattimentale del 7 novembre 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza.

A mezzo la quale si solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 76, 77, Cost., dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie penale ivi descritta ed in cui commina pene superiori ai limiti edittali di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), della legge delega 6 febbraio 1996, n. 52.

Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta adottato in data 13 aprile 2007 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Penazzi Livio veniva tratto a giudizio per rispondere del reato lui ascritto.

L'imputato, ritualmente citato, non comparendo veniva dichiarato contumace mantenendo tale status sino all'udienza odierna.

Preliminarmente all'apertura del dibattimento, la difesa dell'imputato provvedeva a depositare presso la cancelleria penale dibattimentale dell'intestato tribunale memoria a mezzo la quale eccepiva l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, 15, comma 1, lett. c), legge 6 febbraio 1996, n. 52, in relazione agli articoli 76, 77 cost. nonche' all'art. 25, secondo comma, Cost., sulla scorta delle deduzioni gia' da altro difensore prospettate in sede di incidente di illegittimita' costituzionale proposto innanzi altri uffici, cui si riferiva per relationem. Allegava ordinanze adottate dai Tribunali di Cagliari, Novara, Firenze e Mondovi'.

All'udienza del 24 ottobre 2007, nel legittimamente costituto contraddittorio delle parti, la difesa insisteva nell'eccezione proposta; il pubblico ministero si opponeva chiedendone la reiezione per manifesta infondatezza.

Ritenuto in diritto

La difesa dell'imputato pone in rilevo, in primo luogo, come il Legislatore delegato, nell'introdurre la norma punitrice oggetto di contestazione (delitto punito con la pena congiunta della reclusione e della multa), abbia ecceduto i limiti ed i criteri direttivi della legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, la quale, all'art. 15, comma 1, lett. c), aveva fatto riferimento, in ordine sia alla previsione della condotta incriminata sia alle sanzioni da comminare, al d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1997, n. 197, il quale, al contrario, disciplina fattispecie di reato differenti rispetto quelle indicate nella norma in questione e per giunta a titolo contravvenzionale.

In secondo luogo, la difesa stessa pone in rilievo un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale, fondato sul fatto che l'attivita' di cui si contesta il presunto esercizio abusivo e' quella di trasferimento di denaro (cd. money transfer) nonche' sul fatto che l'art. 4, d.m. 6 luglio 1994, in ordine al contenuto delle attivita' indicate nell'art. 106, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, prevede che per le prestazioni di servizi di pagamento di intenda, tra l'altro, l'attivita' di intermediazione finanziaria esercitata mediante incasso e trasferimento di fondi. Per l'effetto, l'art. 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, ove inteso come riferito "anche" all'attivita' di money transfer, determinerebbe la violazione del principio di legalita' di cui all'art. 25 Cost., giacche' la scelta di considerare l'esercizio abusivo dell'attivita' in oggetto discenderebbe non dalla fonte normativa primaria, sul punto silente, bensi' dalla fonte regolamentare (nella fattispecie, dal d.m. 6 luglio 1994).

Atteso il dibattimento non essere stato ancora aperto, e quindi l'unico riferimento cui ancorare il giudizio di rilevanza della questione sollevata essere la contestazione formulata nel capo di imputazione, occorre anzitutto evidenziare che la condotta per l'effetto al Penazzi addebitata consiste nell'aver concorso con Bozza Davide (determinandone la condotta, ex art. 110 c.p., o, quanto meno, non impedendo la stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 2, 110 c.p.), nell'esercizio di attivita' finanziaria di incasso e trasferimento di fondi senza la previa iscrizione, ad opera del Bozza medesimo (nei cui confronti, peraltro, si e' proceduto in altra sede), nell'elenco degli agenti a cio' abilitati.

Si deve allora in questa sede rilevare come la normativa di riferimento consti della disciplina comunitaria (direttiva CEE 10 giugno 1991, n. 308) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite (direttiva successivamente abrogata dall'art. 44, direttiva CEE 20 ottobre 2005, n. 60), della legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, che per l'appunto punisce chiunque eserciti le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, dello stesso art. 5.

La direttiva CEE 10 giugno 1991, n. 308 prevedeva che gli Stati membri dell'Unione avrebbero provveduto ad estendere, in tutto od in parte, le disposizioni della stessa direttiva ad attivita' professionali e categorie di imprese (diverse dagli enti e dalle persone direttamente e consapevolmente coinvolte nell'attivita' di riciclaggio) le quali svolgono attivita' particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'art. 15, legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega", statuisce che:

"1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. provvedere al riordino del regime di...

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