Ordinanza del 14 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Troiano Enrico Maria ed altri Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere isc...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Troiano Enrico Maria + altri, imputali per il reato di cui all'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 153/1997 per aver svolto attivita' di trasferimento di denaro per conto della clientela della societa' Spedi Service Macerata s.r.l. senza essere iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria tenuto dall'Ufficio italiano cambi nei periodi meglio specificati nel capo d'imputazione;

Vista l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997 sotto il profilo del lamentato eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. nonche' art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, atteso che la norma qui dalla difesa censurata prevede pene di specie diversa e di maggiore gravita' rispetto a quelle che si ricavano dall'esame della normativa richiamata dal predetto art. 15, legge n. 52/1996;

Ritenuto che, benche' il procedimento sia ancora al suo inizio e non sia stata espletata alcuna attivita' istruttoria, la questione prospettata appare rilevante nel caso concreto, in considerazione della concreta prospettazione accusatoria, atteso che agli odierni imputati viene contestata la condotta consistita nell'aver svolto attivita' di trasferimento di denaro senza essere iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria tenuto dall'U.I.C. e che l'art. 1 del d.lgs. n. 374/1999 ha disposto l'applicazione del d.l. n. 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 197/1991, tra l'altro, anche alle attivita' di intermediazione finanziaria esercitata mediante incasso e trasferimento di fondi.

O s s e r v a

Il reato di cui gli odierni imputati sono chiamati a rispondere e' quello previsto e punito dall'art. 3 del d.lgs. n. 153/1997 e la fattispecie in questione e' punita con la pena congiunta della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 2.065,00 ad € 10.329,00;

Il secondo comma dell'art 15 della legge delega n. 52/1996 prevede che "in sede di riordinamento normativo ai sensi dell'art. 8 delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1 nei limiti massimi ivi contemplati.".

Il richiamato comma 1 prevede espressamente che l'integrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE del consiglio sara' informata ai seguenti principi e...

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