Sentenza nº 2178 da Council of State (Italy), 12 Maggio 2008

Data di Resoluzione12 Maggio 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N.2178/2008

Reg. Dec.

N. 6368

Reg. Ric.

Anno 2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6368/03, proposto da

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI di Roma e Provincia,

in persona del Presidente p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Ruggero Frascaroli e Mario Sanino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, viale Parioli, 180,

contro

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica,

in persona del Ministro p.t.;

- Ministero della Giustizia,

in persona del Ministro p.t.;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri,

in persona del Presidente p.t.,

costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12

e nei confronti di

- Consiglio Nazionale dei Geologi,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lagonegro e Claudio Romano, presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio, 92;

- Consiglio Nazionale dei Geometri,

in persona del Presidente p.t.,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso prima dall'avv. Sergio Panunzio e poi, a séguito del decesso di questi, dall'avv. Salvatore Alberto Romano e da ultimo presso lo studio dell'avv. Salvatore Alberto Romano elettivamente domiciliato in Roma, viale XXI aprile, 11,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, n. 1854/2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale dei Geometri, nonché delle Amministrazioni statali appellate;

Vista la memoria prodotta dal Consiglio Nazionale dei Geometri a sostegno delle sue difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 15 aprile 2008, il Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, gli Avvocati Mario Sanino e Ruggero Frascaroli per l'appellante, l'avv. Giustina Noviello dello Stato per le Amministrazioni appellate, l'Avv. Anna Lagonegro per il Consiglio Nazionale dei Geologi e l'avv. Salvatore Alberto Romano per il Consiglio Nazionale dei Geometri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

  1. - L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI di Roma e Provincia impugnava, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il D.P.R. n. 328/2001, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall'art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l'obbligo dell'esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l'istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.

    In particolare, si censuravano, con tre motivi di ricorso:

    1. la mancanza di contraddittorio tra il Ministero e gli Ordini e Consigli Nazionali interessati, nonché uno "scollegamento" tra i varii componenti del gruppo di lavoro deputato a redigere il regolamento;

    2. l'elusione del parere del Consiglio di Stato, con particolare riferimento all'uso del termine iunior per l'individuazione degli iscritti nella sezione "B" dell'Albo, la confusione e perplessità nella individuazione dei confini di competenza tra professioni tecniche "attigue", la grave contraddittorietà circa la disciplina dei riformati albi professionali (con specifico riferimento alle elezioni dei rappresentanti di categoria in seno agli Ordini ed al Consiglio Nazionale ed ai procedimenti disciplinari), nonché il nuovo, mutato, assetto universitario;

    3. la violazione della legge costituzionale n. 3/2001.

    Con successivi motivi aggiunti veniva poi impugnata l'ordinanza ministeriale in data 12 marzo 2002, di indizione degli esami di Stato per il 2002, deducendone l'illegittimità derivata perché adottata sulla scorta ed in applicazione del già contestato D.P.R. n. 328/01.

  2. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo in via preliminare che la regola di carattere generale prevista dall'art. 1, comma 2, del regolamento ("Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione") fungesse da chiave interpretativa di tutte le norme particolari contenute nel provvedimento.

    Reputava, poi, che la censura di omessa partecipazione dei consigli nazionali degli ordini interessati e di redazione confusa e scoordinata del testo fosse infondata, rilevando, quanto al primo aspetto, che "dalle premesse del provvedimento risulta chiaramente che gli ordini e i collegi professionali sono stati sentiti" e, quanto al secondo, che non fosse "suffragato da prove di alcun genere" l'assunto che fosse mancata una piena attività collegiale nella redazione dell'atto impugnato.

    Anche quanto alle plurime censùre del secondo motivo di ricorso (asserita mancanza di garanzie in capo ai soggetti iscritti all'Albo antecedentemente alla riforma, utilizzo del termine "iunior" per identificare gli iscritti nella sezione "B" dell'Albo, mancanza di contiguità fra gli iscritti nelle due distinte sezioni "A" e "B"), il T.A.R. ne affermava l'infondatezza.

    Pure infondato, infine, veniva ritenuto il terzo motivo di ricorso, "innanzitutto perché la legge n. 4 del 1999 è antecedente alla riforma costituzionale, poi, perché la normativa in esame presenta sicuramente aspetti di carattere generale, in considerazione del fatto che trattasi di una riforma generale delle professioni che non può che essere uguale per tutto il territorio nazionale, ed infine perché, quand'anche la materia fosse di competenza delle regioni, occorrerebbe comunque attendere un provvedimento di queste ultime, in attesa del quale non può che valere la normativa statale previgente (la cui scaturigine è del 1999, precedente alla riforma costituzionale)": pag. 9 sent.

    Quanto ai motivi aggiunti diretti contro la successiva ordinanza ministeriale, comprendente soltanto censùre di illegittimità derivata, la sua infondatezza veniva dal T.A.R. considerata "conseguenza diretta dell'infondatezza dei motivi diretti contro il provvedimento normativo" (pag. 9 sent.).

  3. - L'ordine professionale originario ricorrente ha appellato la indicata sentenza, deducendo i seguenti motivi:

    3.1 - Non correttezza della decisione sul primo motivo di ricorso, dal momento che "non può ... ritenersi una corretta partecipazione quella degli interessati che in sostanza non sono stati posti in grado di verificare, nel corso del procedimento, se le proprie osservazioni siano state o meno valutate" (pag. 11 app.) e che "il regolamento è frutto di un lavoro scoordinato, a più mani, privo di alcun collegamento con la realtà delle professioni, appunto ignorata" (pag. 12 app.);

    3.2 - Omessa o parziale pronuncia, da parte del T.A.R., sui denunciati "molteplici vizi", di cui al secondo motivo di ricorso:

    - "clamorosa inosservanza", da parte dell'Amministrazione, del parere reso dal Consiglio di Stato quanto alla scelta dell'appellativo "iunior" per gli iscritti alla sezione "B" dell'Albo;

    - mancato intervento, da parte del D.P.R. n. 328/01, sulla individuazione dei confini di competenza tra albi "contigui";

    - incompletezza ed ambiguità della nuova connotazione della professione di Architetto;

    - contraddittorietà ed incompletezza delle vicende dei riformati albi professionali;

    - contraddittorietà degli instaurati collegamenti fra accesso all'albo e percorsi universitarii;

    3.3 - Erroneità del rigetto del motivo relativo alla intervenuta violazione della legge costituzionale n. 3/2001, censurandosi il contrasto "con i nuovi precetti costituzionali" dell'assetto "normativo della regolamentazione della materia dell'accesso alle professioni e delle relative competenze professionali disposto con il DPR impugnato", nonché l'illegittimità costituzionale della legge delega, "che delegifica la materia demandandone la regolamentazione - sulla scorta di criteri alquanto generici che di fatto svuotano la portata dell'intervento parlamentare - ad una fonte regolamentare" (pag. 31 app.);

    3.4 - Vengono infine ribadite le censùre proposte avverso l'ordinanza ministeriale, che ha introdotto per la prima volta la sessione di esami di abilitazione in base al D.P.R. n. 328/01.

  4. - Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Consiglio Nazionale dei Geologi e quello dei Geometri, entrambi, in particolare il primo con ampio ed articolato controricorso, eccependo l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, dei motivi di appello.

    Si sono pure costituiti in giudizio, senza peraltro formulare difese, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    Con memoria in data 2 aprile 2008 il Consiglio Nazionale dei Geometri ribadisce "l'inammissibilità e la radicale infondatezza" delle censùre proposte dall'appellante.

  5. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 15 aprile 2008.

    DIRITTO

  6. - Viene all'attenzione del Collegio la riforma dell'accesso agli albi delle professioni regolamentate operata con il D.P.R. n. 328 del 2001, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall'art...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT