Sentenza nº 166 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 2008

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione23 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 166

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio†††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso†††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco ††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi†††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita†††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe†††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria†††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 16 aprile 2007, depositato in cancelleria il 20 aprile 2007 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2007.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 6 maggio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi líavvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia e líavvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Regione Lombardia ha promosso, con ricorso notificato il 16 aprile 2007 e depositato il successivo 20 aprile, questioni di legittimit‡ costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione.

    1.1. ñ Líart. 3 della legge impugnata, al comma 1, stabilisce: ´Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nellíarticolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gi‡ presenti nelle graduatorie per líassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualit‡ da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidariet‡ sociale e al Ministro delle politiche per la famigliaª.

    Il comma 2 del medesimo art. 3 prevede: ´A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nellíarticolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per líeventuale graduazione, fatte salve le competenze dellíautorit‡ giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonchÈ per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per líaccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblicaª.

    1.1.1. ñ La Regione Lombardia ritiene che ´la predisposizione da parte delle Regioni, imposta unilateralmente ai sensi del primo comma dellíarticolo denunciato, di un piano straordinario articolato in tre annualit‡ e líistituzione, ai sensi del successivo comma, di apposite Commissioni, cui compete la graduazione [Ö] delle azioni di rilascio dellíimmobile per particolari categorie di soggetti cui Ë diretta la legge in argomentoª siano lesive delle ´attribuzioni legislative e amministrative regionali in materia di assistenza e politiche sociali e dellíabitazione, edilizia residenziale pubblica, lavori pubblici di interesse regionale e locale e gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, ex artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost.ª.

    La difesa regionale ricorda che ai sensi dellíart. 3 della legge 22 maggio 1971, n. 339 (Approvazione, ai sensi dell'art. 123 comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia), la Regione Ë tenuta ad assicurare a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti líabitazione, la salute e la sicurezza sociale.

    La ricorrente osserva, altresÏ, che ´anche laddove, partendo da uníinterpretazione estensiva della competenza legislativa statale di cui allíart. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, si volesse teorizzare una competenza legislativa e regolamentare statale estesa alla concreta e dettagliata disciplina dellíattivit‡ necessaria per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, tale disciplina statale [Ö] non potrebbe investire i singoli e specifici profili organizzativi attinenti alle politiche sociali e dellíabitazione, di esclusiva competenza regionale (cfr. sent. Corte cost. 451/2006), senza ledere le attribuzioni legislative e líautonomia amministrativa della ricorrenteª.

    A parere della ricorrente, líimposizione alle Regioni e alle Province autonome di un piano straordinario da articolarsi in tre annualit‡ (art. 3, comma 1, della legge n. 9 del 2007) ´configura evidentemente un onere peculiare sia quanto alla scelta dello specifico modello organizzativo del servizio da assicurare sia quanto alle prescritte tempistiche da seguireª, che eccede rispetto alla competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, oltre che rispetto alla competenza legislativa statale di principio nella materia del governo del territorio.

    Analoghe considerazioni sono svolte dalla Regione Lombardia in relazione allíart. 3, comma 2, della legge n. 9 del 2007. In questo caso sarebbe evidente ´líingerenzaª delle costituende Commissioni, previste nel suddetto art. 3, comma 2, ´nellíelaborazione della graduazione programmata e, in generale, nelle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di assistenza e politiche sociali, oltre che di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblicaª. Questa ricostruzione sarebbe confermata dallíinciso, contenuto nellíart. 3, comma 2, in virt˘ del quale sono fatte ´salve le competenze dellíautorit‡ giudiziaria ordinariaª; secondo la difesa regionale, da ciÚ risulterebbe ´in modo del tutto inequivoco, che la disciplina di cui si tratta Ë come tale estranea ai profili inerenti alla giurisdizione, investendo fattispecie di prioritaria spettanza degli enti territoriali riconducibili, pertanto, alle attribuzioni legislative ñ e in larga misura anche amministrative ñ della Regione ricorrenteª.

    La difesa regionale aggiunge che questa conclusione potrebbe essere messa in discussione ´attraverso uníimpropria e ingiustificata dilatazione del ruolo prefettizio e degli Uffici territoriali del Governo, o attraverso uníindebita estensione della competenza statale in materia di giurisdizione, norme processuali e ordinamento civile, che semmai riguarda il diverso e antecedente momento della sospensione delle procedure esecutive di rilascioª.

    In definitiva, la Regione Lombardia ritiene che i commi 1 e 2 dellíart. 3 della legge n. 9 del 2007 siano illegittimi ´in quanto introducono, in materia di edilizia residenziale pubblica e di politiche sociali e dellíabitazione, disposizioni puntuali sulla predisposizione del suddetto piano, sulle valutazioni concernenti la graduatoria e sui connessi requisiti per líinserimento in essa dei soggetti interessati, in violazione dellíart. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, posto che allo Stato spetta unicamente la determinazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e [Ö] dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore del servizio abitativoª.

    1.1.2. ñ La difesa regionale ricostruisce, poi, líevoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di edilizia residenziale pubblica, ricordando come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 94 del 2007, abbia ricondotto alla competenza legislativa regionale esclusiva, ex art. 117, quarto comma, Cost., ´la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di propriet‡ degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionaleª.

    1.1.3. ñ Infine, la ricorrente sottolinea líampia discrezionalit‡ concessa dal censurato comma 2 dellíart. 3 alle costituende Commissioni, ´che andrebbe ad interferire con le competenze riconosciute alla Regione in materia di gestione dellíallocazione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (nello specifico sotto il profilo della gestione delle azioni di rilascio)ª.

    » richiamato, in proposito, líart. 3, comma 51, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante ´Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)ª, che prevede il trasferimento ai Comuni di tutte le funzioni amministrative concernenti líassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    Pertanto, la Commissione di cui al censurato art. 3, comma 2, della legge n. 9 del 2007, ´si troverebbe ad interferire pesantemente con attribuzioni regionaliª in materia di ´politiche sociali e di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento allíaspetto...

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