LEGGE 22 maggio 1971, n. 339 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia

Coming into Force29 Giugno 1971
Published date14 Giugno 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/06/14/071U0339/ORIGINAL
Enactment Date22 Maggio 1971
Official Gazette PublicationGU n.148 del 14-06-1971 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Lombardia nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1

La Lombardia e' Regione autonoma entro l'unita' della Repubblica italiana, sulla base dei principi costituzionali. Esercita i suoi poteri secondo lo Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Essa esprime l'autonomo governo della comunita' lombarda e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.

Art 2

La Regione comprende i territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed ha per capoluogo Milano.

La Regione ha un proprio gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art 3

La Regione concorre a promuovere il piero sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, per renderne effettive la liberta' e la eguaglianza.

Obiettivi preminenti dell'attivita' della Regione sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle libere attivita' delle collettivita' e degli Enti locali, il superamento degli squilibri della Regione e dell'intero territorio nazionale.

In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:

- promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attivita' sportive e al turismo;

- adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' e acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;

- attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

- assume iniziative in favore delle zone e delle comunita' montane;

- promuove lo sviluppo della cooperazione, e dello artigianato;

- promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;

- garantisce la tutela dell'ambiente; predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;

- tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;

- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;

- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi;

- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

Art 4

La Regione assume la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nell'attivita' economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

La Regione partecipa come soggetto primario alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.

Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

TITOLO II ORGANI DELLA REGIONE
Art 5

Sono organi della Regione lombarda: il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.

Capo I IL CONSIGLIO REGIONALE
Art 6

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.

Il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonche' i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione.

La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale.

Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.

Spettano al Consiglio:

1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;

2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;

3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;

6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;

8) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

9) la determinazione degli indirizzi concernenti le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' la vigilanza sui medesimi;

10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale;

11) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nello esercizio delle funzioni delegate, nonche' la revoca delle deleghe;

12) le deliberazioni relative all'Utilizzazione organica degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali;

13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi;

15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;

16) la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;

18) la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

20) la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

Art 7

I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art 8

I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

Ciascun consigliere regionale ha diritto, di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal regolamento interno.

Art 9

Le indennita' dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge regionale.

Art 10

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