Art
6
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.
Il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonche' i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione.
La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale.
Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.
Spettano al Consiglio:
1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;
2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;
3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;
6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;
8) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
9) la determinazione degli indirizzi concernenti le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' la vigilanza sui medesimi;
10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale;
11) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nello esercizio delle funzioni delegate, nonche' la revoca delle deleghe;
12) le deliberazioni relative all'Utilizzazione organica degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali;
13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi;
15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;
16) la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;
18) la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
20) la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.
Art
7
I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art
8
I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
Ciascun consigliere regionale ha diritto, di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal regolamento interno.
Art
9
Le indennita' dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge regionale.