Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenze di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale, come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della stessa legge, promosso con ordinanza del 14 giugno 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di S. R., iscritta al n. 700 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'assise d'appello di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 e 443, comma 1, del codice di procedura penale, come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consentono l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento; nonche' dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge;

che la Corte rimettente - premesso di essere investita dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso un sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Bari - evidenzia, preliminarmente, come il pubblico ministero impugnante abbia dedotto, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., la sopravvenienza di prove nuove aventi carattere decisivo ai fini della affermazione di responsabilita' dell'imputato, formulando, conseguentemente, richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'assunzione delle stesse;

che tuttavia, secondo la Corte rimettente, tale richiesta non puo' essere accolta in quanto le prove nuove, dedotte dal rappresentante...

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