Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Energia - Attivita' di distribuzione del gas - Regime transitorio degli affidamenti e concessioni in essere al 21 giugno 2000 - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della salvezza della facolta' di riscatto anticipato, ove stabilita nei relativi atti di concessione o affi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), promosso con ordinanza del 29 maggio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sui ricorsi proposti da Vampa Gas s.p.a., ora ENEL Rete Gas s.p.a., contro il Comune di Mirano, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di ENEL Rete Gas s.p.a. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi l'avvocato Luigi Manzi per la ENEL Rete Gas s.p.a. e l'avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con ordinanza del 29 maggio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), nella parte in cui prevede che "La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che e' fatta salva la facolta' di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facolta' va esercitata secondo le norme ivi stabilite".

  2. - Il rimettente e' investito dei ricorsi proposti dalla societa' concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Mirano per l'annullamento degli atti relativi e conseguenti alla decisione del detto Comune di avvalersi della facolta' di riscattare il servizio a far data dal 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 6 della convenzione in essere tra le parti, nonche' per l'annullamento delle successive determinazioni di proroga del rapporto di concessione.

    Il giudice a quo premette che le parti hanno recepito nella convenzione stipulata in data 7 luglio 1979, con scadenza al 31 dicembre 2008, la disciplina del riscatto contenuta nell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), conformemente al disposto dell'art. 26 dello stesso regio decreto, secondo il quale "I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'art. 1, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facolta' del riscatto con tali condizioni e termini che non siano, pei comuni medesimi, piu' onerosi" di quelli previsti dal citato art. 24.

    In base all'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925, i comuni possono valersi "delle facolta' consentite dall'art. 1" - ossia l'assunzione dell'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi - quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione; tuttavia hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati venti anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio, ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci (primo comma); dopo le epoche cosi' determinate, non possono valersi della facolta' di riscatto se non trascorso un quinquennio, e cosi' in seguito di cinque in cinque anni (secondo comma).

  3. - Rileva il rimettente, richiamando alcune pronunce del Consiglio di Stato, che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), la giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto che il potere autoritativo di riscatto, riconosciuto dall'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 in funzione dell'assunzione diretta del servizio da parte dell'ente concedente, fosse venuto meno per incompatibilita' con il nuovo assetto normativo, connotato, in linea con il preminente obiettivo dell'apertura al mercato, dall'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara.

    Il giudice a quo aggiunge che, pur in mancanza di un'espressa abrogazione delle pertinenti norme del r.d. n. 2578 del 1925, non poteva ritenersi che il riscatto anticipato fosse sopravvissuto nel periodo transitorio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000, giacche' la disciplina di diritto intertemporale contenuta nella norma era destinata, non a mantenere in vita il preesistente regime, bensi' a rendere possibile, in tempi certi, il nuovo sistema della "esternalizzazione".

    Invero, l'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 164 del 2000 - stabilendo tra l'altro che "Per l'attivita' di distribuzione del gas...

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