Ordinanza del 12 ottobre 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Novara sul ricorso proposto da Bolognesi Mauro contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Novara Imposte e tasse - Ricorso avverso diniego di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Oneri deducibili dalla base imponibile IRPEF - Assegni periodici corrisposti al co...

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso n. 263/2006 di reg. gen. ric., proposto dall'avv. Mauro Bolognesi, in proprio, contro l'Agenzia delle entrate di Novara avverso il rifiuto espresso della restituzione di tributi prot. n. 14701 adottato dal predetto ufficio in data 16 marzo 2006;

Visto il ricorso ed i relativi allegati, nonche' tutta la documentazione in atti;

Sentita in camera di consiglio la relazione del dott. Paolo Scafi;

Ritenuto e considerato quanto segue;

Esposizione del fatto

Con istanza di rimborso tempestivamente proposta il contribuente aveva richiesto il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di IRPEF per il periodo di imposta 2004, con riferimento all'importo di euro 2.747,34 direttamente composto, per conto del ricorrente medesimo, dall'INPDAP alla sig.ra Giulia Porcaro, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 898 del 1970, quale contributo per il mantenimento del figlio ormai maggiorenne Alessio Bolognesi, in forza del provvedimento con il quale in data 11 ottobre 1999 il Tribunale di Novara aveva disposto la modifica delle condizioni di divorzio.

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 marzo 2006, aveva negato il rimborso rappresentando che "la normativa fiscale non prevede la deducibilita' dell'onere sostenuto per il mantenimento del figlio ... poiche' ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la deducibilita' e limitata agli importi corrisposti esclusivamente al mantenimento del coniuge (sic!)".

L'avv. Bolognesi impugnava tempestivamente il predetto provvedimento, lamentando che l'indeducibilita' degli assegni destinati al mantenimento dei figli, introdotta per la prima volta dall'art. 5 delle legge 13 aprile 1977, n. 114, con effetto dal 1° gennaio 1976 e successivamente sempre mantenuta inalterata, sarebbe costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 della Costituzione.

L'ufficio resistente, in sede di costituzione in giudizio, richiamava la circostanza che l'art. 10 del testo unico delle imposte dei redditi "stabilisce tassativamente le condizioni di deducibilita' e la qualita' d oneri e spese che possono essere dedotte dal reddito" e che "da tale norma non sono previste deroghe, le quali si porrebbero in netto contrasto con il principio di "parita' contributiva garantito" dalla Costituzione".

Nella circostanza veniva rappresentato che "la diversa destinazione del contributo (al coniuge o ai figli, senza limiti di eta), e la sua deducibilita'...

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