Ordinanza del 24 agosto 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Cosenza sul ricorso proposto da Ciesse S.r.1. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Cosenza Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga dei termini disposta dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002 nel caso in cui i contribuenti...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2433/06 depositato il 21 marzo 2006, avverso avviso di accertamento n. RH1030100874 IVA+IRPEG+IRAP 1998 contro Agenzia delle entrate - Ufficio Cosenza; proposto dal ricorrente: Ciesse s.r.l. via ss. 19-bis Palazzo CEA - 87100 Cosenza; difeso da Baldino Salvatore c/o studio Falcone, via F. e G. Falcone, Palazzo Europolis - 87100 Cosenza; e da Falcone Francesco, via F. e G. Falcone, Palazzo Europolis - 87100 Cosenza; e da Falcone Giuseppe, via F. e G. Falcone, Palazzo Europolis - 87100 Cosenza.

Svolgimento del fatto

La societa' Ciesse S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto tempestivo ricorso avverso avviso di accertamento n. RH1030100874 emesso dall'Agenzia delle entrate, Ufficio di Cosenza, notificato in data 27 dicembre 2005, relativo all'anno di imposta 1998.

I motivi del ricorso possono essere sintetizzati nel modo che segue.

Preliminarmente viene chiarito che il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi e' stato unificato a quattro anni successivi a quello di presentazione con effetto dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 1999, (art. 43 d.P.R. n. 600/1973, modificato dagli art. l5 e 16 del d.lgs. n. 24l/1997).

Ha altresi' richiamato l'art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000 che ha stabilito che "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati".

La societa' ricorrente ha principalmente presentato:

"Eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, legge n. 289/2002, che ha prorogato i termini per l'accertamento, per contrasto con il principio della ragionevolezza, con l'art. 3 dello Statuto del contribuente, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, con il principio della irretroattivita', dei diritti quesiti, dell'affidamento e di non discriminazione, garantiti anche dalle norme Comunitarie. Conseguente decadenza dell'Ufficio e nullita' e/o illegittimita' dell'accertamento".

La deroga operata dal legislatore con l'art. 10 citato ----- ad avviso della ricorrente - sarebbe illegittima sul piano costituzionale in quanto:

  1. contrasta con l'art. 3, comma 3, dello Statuto del Contribuente;

  2. contrasta con l'art. 3 della Costituzione;

  3. contrasta con l'art. 24 della Costituzione;

  4. contrasta con le norme comunitarie.

    Nel merito dell'accertamento presentava le seguenti eccezioni:

    1) nullita' dell'accertamento ai sensi dell'articolo 42 d.P.R. n. 600/1973 e...

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