LEGGE REGIONALE 11 Marzo 2008, n. 4 - Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione del comma 6 dell'art. 2

  1. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e' sostituito dal seguente:

    '6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune e' autorizzata dal Comune sul cui territorio e' ubicato il cimitero'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 4

  2. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: 'La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalita' prescritte dall'autorita' amministrativa competente.'.

    Art. 3.

    Inserimento dell'art. 5-bis 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 24/2007, e' inserito il seguente:

    'Art. 5-bis (Sanzioni amministrative pecuniarie). -- 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'art. 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attivita' di cremazione e agli aventi titolo di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.

  3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'art. 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art.

    6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.

  4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'art. 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art.

    6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.

  5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e' attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.

  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge...

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