LEGGE REGIONALE 4 Luglio 2007, n. 24 - Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13

dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge disciplina, in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

    Art. 2.

    C r e m a z i o n e

  2. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dal comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della stessa autorita' giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere puo' essere cremato.

  3. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata a seguito di:

    1. disposizione testamentaria del defunto;

    2. iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;

    3. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, volonta' del coniuge del defunto o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al comune di decesso o di residenza;

    4. volonta' manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

  4. In presenza di volonta' testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario e' tenuto, anche contro la volonta' dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.

  5. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volonta' del defunto di essere cremato.

  6. Il comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilita' dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.

  7. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune e' autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.

  8. Ai...

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