Ordinanza del 21 gennaio 2008 emessa dal Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Sommaria Matteo ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative recate dalla legge n. 46/2006 - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Preclusione - Inam...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova nei confronti di 1) Sommaria Matteo nato il 25 maggio 1984; 2) Bertocchi Attilio nato il 28 agosto 1938; avverso sentenza del 25 novembre 2005 del giudice di pace di Voltri.

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Novarese Francesco;

Udito il Procuratore generale in persona del dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'avv. P. Asta in sostituzione dell'avv. E. Lamberti che si costituisce per gli eredi e si riporta alle conclusioni scritte con cui chiede l'accogliemento del ricorso del p.g. ovvero la sua conversione in appello;

Uditi, i difensori avv. C. Zadra per Sommariva e P. Bugliolo per Bertocchi i quali chiedono il rispetto del ricorso proposto dal p.g.

Il Procuratore, generale presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 10 marzo 2006, avverso la sentenza del giudice di pace di Voltri, emessa in 25 novembre 2005, depositata il 31 gennaio 2006, con la quale Sommariva Matteo e Bertocchi Attilio, rispettivamente in qualita' di conducente e di istruttore alla guida, venivano assolti dal reato di lesioni personali colpose gravi ed aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, deducendo quali motivi l'omessa ammissione di una prova decisiva e l'illogicita' manifesta e carenza di motivazione in ordine all'omessa ammissione di una perizia tecnico-infortunistica, tesa ad accertare le modalita' del sinistro, poiche' non potevano ritenersi sufficienti il rapporto della Polizia Municipale, i rilievi fotografici e le acquisizioni processuali di deposizioni testimoniali, giacche' i due veicoli, al momento del sinistro, erano in moto, e la violazione ed errata applicazione degli artt. 41 e 43 c. p. e dell'art. 141 cod. strad., poiche', all'approssimarsi di un incrocio, occorre procedere con un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza e non poteva ritenersi un fatto del tutto imprevedibile, in assenza di cordoli o altra delimitazione con ostacoli fissi, la possibilita' che un veicolo, invece di effettuare la svolta a destra, giacche' percorreva la corsia a cio' deputata, proseguisse la marcia, consentita dalla corsia esterna, e venisse in collisione con altro veicolo che stesse svoltando a sinistra.

Dalla narrazione della vicenda processuale risulta che la sentenza ed il deposito della motivazione sono stati effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, mentre solo l'impugnazione e' stata proposta il giorno successivo, sicche', ai tini di individuare la normativa applicabile occorrerebbe riferirsi ad alcune tematiche relative al principio tempus regit actum e precisamente, oltre all'impostazione generale, all'individuazione del momento in cui opera in materia di impugnazioni ed alla qualificazione giuridica della stessa.

Tuttavia, l'art 10, secondo comma, legge n. 46 del 2006 nello stabilire il regime transitorio prevede che "l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento... dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della ... legge, viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile" sicche' il preciso dato normativo di questa disposizione, che non puo' essere ritenuta contenere un termine impreciso "proposto", la cui pregnanza, invece, discende dal sistema delineato, dimostra l'opzione effettuata tra le varie tesi avanzate in dottrina ed in giurisprudenza.

Ed invero, la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. IV, 7 giugno 2004, n. 25303, rv. 228952 e Cass., sez. I, 1° marzo 2006, n. 77403, rv. 233137), ha affermato che il principio tempus regit actum concerne ogni legge processuale, anche in tema di impugnazione.

Pertanto, sara' sufficiente riassumere detti indirizzi: per le decisioni su richiamate deve applicarsi fa norma vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, (cfr. anche Cass. sez. I, 20 dicembre 2001, Salerno rv. 220372; Cass., sez. VI, 11 maggio 2000, n. 5558, rv. 216414 e Cass. sez VI 11 luglio 2001/ n.27858, rv. 219974), mentre altre (Cass. sez. un 30 aprile 2002, n. 16102 non massimata sul punto, Cass., sez. III, 18 febbraio 2002, n. 6493 e Cass., sez. V, 14 febbraio 2003, n. 7370 non massimata sul punto) ritengono applicabile il nuovo regime impugnatorio solo alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore ed altre ancora (Cass., sez. V, 29 settembre 2001, n. 3484, rv. 219817 e Cass., sez. V, 9 ottobre 2001, n. 36354, rv. 2l9816) individuano detto tempus nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza e la scadenza del termine per impugnare, ed, infine, altre (Cass., sez. III, 6 agosto 2001, n. 30541, rv. 220582, ispirate da Cass., sez. un., 15 maggio 1989, n. 4, rv. 181343 e Cass., sez. un, 25 febbraio 1984, Vedda in Cass. pen. 1984, 2143 e confortate di recente da Cass., sez. un, 12 luglio 2007, n. 2761 4, p.c. in proc. Lista) considerano quale linea di discrimine il momento di emissione della sentenza.

Percio', dato atto che, in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del regime transitoria, lo stesso non si applica piu' all'appello proposto in data anteriore all'entrata in vigore della legge avverso le sentenze di proscioglimento da parte della pubblica accusa limitatamente al giudizio ordinario ed abbreviato, secondo quanto chiarito dalla sentenza n. 320 del 2007...

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