Sentenza nº 1173 da Council of State (Italy), 29 Febbraio 2012

Data di Resoluzione29 Febbraio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 00399/2011, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

sul ricorso numero di registro generale 3338 del 2011, proposto da:

Agsm Verona Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Clarich e Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza del Popolo n. 18;

Gritti Gas Rete Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Lanzalone, Marco Mazzarelli e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

Comune di Legnago, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n. 22;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti, in relazione ad entrambi gli appelli, gli atti di costituzione in giudizio di Gritti Gas Rete Srl e di Comune di Legnago ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Carli, per delega dell'Avv. Clarich, Mazzarelli, , Manzi, Sanino e Biondaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 3552 del 2011, proposto da:

Agsm Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Caia e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

Gritti Gas Rete Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Lanzalone, Marco Mazzarelli e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, 5;

Comune di Legnago, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Gattamelata e Luigi Biondaro, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;

FATTO

Il primo dei due appelli indicati in epigrafe è proposto dalla AGSM Verona s.p.a. e si dirige contro la sentenza in forma semplificata, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha accolto un ricorso ivi proposto dall'attuale controinteressata avverso l'aggiudicazione disposta a favore dell'AGSM Distribuzione s.p.a. dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Legnago, per il fatto che la medesima aggiudicataria non avrebbe potuto partecipare alla gara, per essere controllata da altra società ( appunto AGSM Verona s.p.a.) affidataria di servizi pubblici locali anche diversi dalla distribuzione del gas.

L'appellante propone i seguenti motivi di appello:

Erroneità, illogicità, omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza, violazione del principio del contraddittorio, violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del d. lgs. n. 104 del 2010, nullità della sentenza per difetto di contraddittorio; in quanto il ricorso di prime cure è stato notificato a AGSM Distribuzione s.r.l. (inesistente) e non ad AGSM Distribuzione s.p.a.(aggiudicataria), non potendo al riguardo rinvenirsi alcun errore scusabile;

Erroneità, illogicità, omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione della sentenza;violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 164 del 2000, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost.; poiché la deroga alla partecipazione alle gare opera in regime transitorio per tutte quelle società affidatarie di servizi pubblici, e non soltanto, come opina il primo giudice, di servizi di distribuzione del gas ; sul punto si richiama una sentenza della Corte costituzionale (n. 413 del 2002), chiedendo in via subordinata, la trasmissione alla stessa Corte costituzionale della norma di cui all'art. 15, comma 10, del d.lgs. n. 164 del 2000 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.;

Rileva altresì l'appellante il contrasto dell'interpretazione fornita con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Oltre a ciò, l'appellante precisa che il d. lgs. n. 164 del 2000 è entrato in vigore il 21 giugno 2000 e a quella data AGSM Verona era già affidataria del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Verona, mentre le altre attività svolte dalla suddetta AGSM Verona non possono considerarsi servizi pubblici locali, salvo che per il servizio idrico (dove, però, AGSM detiene solo una partecipazione) e l'illuminazione pubblica (appalto revocato).

Gritti Gas Rete s.r.l. si costituisce in giudizio e resiste all'appello, chiedendone la reiezione e riproponendo i motivi assorbiti dal TAR.

Anche il Comune di Legnago si costituisce in giudizio, e...

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