Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto dalla societa' Astrazeneca S.p.a. ed altra contro Regione Liguria ed altri Sanita' pubblica - Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica - Farmaci inibitori della pompa protonica - Imposizione a carico del S.S.N. del solo...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 183 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Astrazeneca S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova,via Roma 3/9;

Contro Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Baroli, Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso Barbara Baroli in Genova, via Fieschi 15; nei confronti di Takeda Italia Farmaceutici S.p.A.; e con l'intervento di Farmindustria Associazione delle Imprese del Farmaco, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bormioli, Franco Giuseppe Ferrari, Diego Vaiano, Paolo Vaiano, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante n. 9/14; Associazione Assoutenti Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Casano, con domicilio eletto presso Michele Casano in Genova, via Palestro 2/3; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, con il ricorso principale: della deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 1666 del 29 dicembre 2006 recante "Programma degli interventi di miglioramento e di contenimento della spesa farmaceutica (art. 1, comma 181, legge n. 311/2004 e art. 1, comma 796, lett. l) nn. 1 e 2 della finanziaria statale 2007) e relativo allegato; nonche' di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, conseguenziale e/o connesso; con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 maggio 2007: per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 379 del 13 aprile 2007 recante "Adempimenti attuativi dell'art. 13 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 nonche' di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, conseguenziale e/o connesso.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Liguria;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2007 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F a t t o

Con il gravame introduttivo del giudizio la societa' odierna ricorrente, in qualita' di azienda farmaceutica, impugnava la deliberazione di Giunta regionale di cui in epigrafe, la quale, al fine di contenere la spesa sanitaria complessiva, individuava una categoria terapeutica omogenea (quella degli inibitori di pompa protonica), in ordine alla quale, sul presupposto della sostanziale equipollenza tra i farmaci appartenenti a tale categoria, la spesa addebitabile a carico del servizio sanitario regionale sia limitata al costo del farmaco c.d. generico.

All'atto impugnato si muovevano diverse censure, concernenti sia la violazione della normativa statale in materia nonche' dei parametri costituzionali ad essa collegati, nonche' diversi profili di eccesso di potere.

La Regione Liguria, costituitasi in giudizio, chiedeva la declaratoria di inammissibilita' ed il rigetto del gravame.

Con ordinanza cautelare datata 8 marzo 2007 questo tribunale amministrativo regionale disponeva la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, in specie sotto il dedotto profilo della insufficienza istruttoria effettuata dall'amministrazione regionale in merito alla effettiva equivalenza (e quindi alla ragionevole sostituibilita) del farmaco generico per cui e' causa con i restanti farmaci presenti nella relativa categoria terapeutica.

Successivamente la regione approvava l'art. 6, l.r. 3 aprile 2007, n. 15, a tenore del quale "Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), del parere espresso dalla commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente agli interventi per il contenimento della spesa farmaceutica, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, e' posto a carico del servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale puo' altresi' derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i medesimi effetti economici": quindi, adottava la delibera applicativa di tale norma, oggetto dei motivi aggiunti di cui in epigrafe.

Avverso tale ultimo atto venivano proposti motivi aggiunti con cui, oltre a ribadire le censure gia' formulate in sede di gravame principale, venivano dedotti vizi specifici avverso la delibera di attuazione nonche' avverso la legittimita', anche costituzionale, del sistema derivante dalla norma regionale.

Si pronunciava nuovamente in sede cautelare questo collegio: dapprima con ordinanza collegiale datata 14 giugno 2007 veniva disposta l'acquisizione presso l'Agenzia italiana del farmaco, dell'atto con cui la commissione consultiva tecnico scientifica in data 20 febbraio 2007 avrebbe espresso parere favorevole in ordine all'applicazione delle condizioni di cui all'art. 6, decreto-legge n. 347/2001, con sospensione interinale dell'esecuzione del provvedimento attuativo, impugnato con i motivi aggiunti, nella parte in cui (sub 1. a. 2. del dispositivo) imponeva il trattamento terapeutico del farmaco col prezzo piu' basso per quattro settimane senza possibile alternativa in caso di necessita' evidenziata dal medico curante in...

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