Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto dalla Societa' Altana Pharma S.p.A. contro Regione Liguria ed altri Sanita' pubblica - Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica - Farmaci inibitori della pompa protonica - Imposizione a carico del S.S.N. del solo costo ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 193 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Societa' Altana Pharma S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bormioli, Diego Vaiano, Paolo Vaiano, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;

Contro Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Castagrioli, Barbara Baroli, con domicilio eletto presso Barbara Baroli in Genova, via Fieschi 15, nei confronti di Sandoz S.p.A., e con l'intervento di Associazione Assoutenti Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Casano, con domicilio eletto presso Michele Casano in Genova, via Palestro n. 2/3, per l'annullarnento previa sospensione dell'efficacia, con il ricorso principale della deliberazione della Giunta regionale della Liguria del 29 dicembre 2006 n. 1666; della deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali, n. 928 del 10 agosto 2006; della nota della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali n. 128869/2673 del 25 settembre 2006; della nota della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali n. 13523/320 del 26 gennaio 2007; della nota della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali n. 17712/413 del 2 febbraio 2007, con il primo ricorso per motivi aggiunto depositato in data 18 maggio 2007, della deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria n. 379 del 13 aprile 2007 recante "adempimenti attuativi dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15".

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Liguria;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2007 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F a t t o

Con il gravame introduttivo del giudizio la societa' odierna ricorrente, in qualita' di azienda farmaceutica, impugnava la deliberazione di Giunta regionale di cui in epigrafe, la quale, al fine di contenere la spesa sanitaria complessiva, individuava una categoria terapeutica omogenea (quella degli inibitori di pompa protonica), in ordine alla quale, sul presupposto della sostanziale equipollenza tra i farmaci appartenenti a tale categoria, la spesa addebitabile a carico del servizio sanitario regionale sia limitata al costo del farmaco c.d. generico.

All'atto impugnato si muovevano diverse censure, concernenti sia la violazione della normativa statale in materia nonche' dei parametri costituzionali ad essa collegati, nonche' diversi profili di eccesso di potere.

La Regione Liguria, costituitasi in giudizio, chiedeva la declaratoria di inammissibilita' ed il rigetto del gravame.

Con ordinanza cautelare datata 8 marzo 2007 questo tribunale amministrativo regionale disponeva la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, in specie sotto il dedotto profilo della insufficienza istruttoria effettuata dall'amministrazione regionale in merito alla effettiva equivalenza (e quindi alla ragionevole sostituibilita) del farmaco generico per cui e' causa con i restanti farmaci presenti nella relativa categoria terapeutica.

Successivamente la regione approvava l'art. 6, l.r. 3 aprile 2007 n. 15 a tenore del quale "Ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente agli interventi per il contenimento della spesa farmaceutica, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, e' posto a carico del Servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale puo' altresi' derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i medesimi effetti economici": quindi, adottava la delibera applicativa di tale norma, oggetto dei motivi aggiunti di cui in epigrafe.

Avverso tale ultimo atto venivano proposti motivi aggiunti con cui, oltre a ribadire le censure gia' formulate in sede di gravame principale, venivano dedotti vizi specifici avverso la delibera di attuazione nonche' avverso, la legittimita', anche costituzionale, del sistema derivante dalla norma regionale.

Si pronunciava nuovamente in sede cautelare questo Collegio: dapprima con ordinanza collegiale datata14 giugno 2007 veniva disposta l'acquisizione presso l'Agenzia italiana del farmaco, dell'atto con cui la commissione consultiva tecnico scientifica in data 20 febbraio 2007 avrebbe espresso parere favorevole in ordine all'applicazione delle condizioni di cui all'art. 6, d.l. n. 347/2001, con sospensione interinale dell'esecuzione del provvedimento attuativo, impugnato con i motivi aggiunti, nella parte in cui (sub 1. a. 2. del dispositivo) imponeva il trattamento terapeutico del farmaco col prezzo piu' basso per quattro settimane senza possibile alternativa in caso di necessita' evidenziata dal medico curante in relazione alle peculiarita' del singolo paziente; quindi con ordinanza datata 12 luglio 2007 veniva confermata la sospensione cautelare...

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