LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 21 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

  1. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale re-gionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzio-ne di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni, e' determinata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.500,00 nella misura del 1,4 per cento. 2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un red-dito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00, l'aliquota dell'addizionale regio-nale IRPEF e' fissata nella misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regio-nale IRPEF compreso tra euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e' determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 29.235,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquo-ta cosi' determinata e' arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale e' arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

  3. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini del-l'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", tre figli. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui...

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