Sentenza nº 483 da Puglia, Bari, 04 Marzo 2008

Data di Resoluzione04 Marzo 2008
EmittentePuglia - Bari

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Raffaele Greco, Primo Referendario

annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della nota dirigenziale n. 24/13870/ATP del 27 febbraio 2007 relativa a diffida a bandire i concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;

della determinazione dirigenziale n. 41 del 13 marzo 2007, pubblicata sul BURP n. 42 del 22 marzo 2007, relativa ad assegnazione extra ordinem di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, nonché condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni.

sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2007, proposto da:

Romano Emilia, Petracca Lucia, Vilei Marinella, Calabrese Annalisa e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce in persona del presidente in carica, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Basile, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano 27;

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Giordani e Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;

Angiuli Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;

Fonto' Agata, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Orlando, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;

Livrieri Ava Rosaria, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Ricciardi, Mara Caponio, con domicilio eletto in Bari, corso Mazzini n. 136/D;

Petracca Maria Concetta, rappresentata e difesa dagli avv. Federica Guariglia, Gabriella Spata, con domicilio eletto presso l'avv. Maria Petrocelli in Bari, c.so V.Emanuele 52;

Peschiulli Antonella, Chiriacò Antonio, Caramia Ettore, Manfreda Cosimo, Serino Giovanni e Guida Giovanna, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai 43, presso l'avv. Maurizio Di Cagno;

Donatone Angela Matilde, Scarola Adele, Russo Rosa e Tomaiuolo Maria Libera, rappresentate e difese dagli avv. Fulvio Mastroviti e Luigi Rizzo, con domicilio eletto in Bari, via Marchese di Montrone, n. 47;

de Biase Nicola, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Duchi e Quintino Lombardo, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi);

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angiuli Mario, Livrieri Ava Rosaria, Petracca Maria Concetta, Peschiulli Antonella, Donatone Angela Matilde, Scarola Adele, Russo Rosa, Tomaiulo Maria Libera, Fontò Agata Giustina e de Biase Nicola;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli Ordini dei Farmacisti della Provincia di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia;

Visti i motivi aggiunti per l'annullamento della determinazione dirigenziale n.61 del 23 marzo 2007, pubblicata sul BURP n. 65 del 3 maggio 2007, relativa ad assegnazione extra ordinem della sede farmaceutica del Comune di Castelluccio Valmaggiore, nonché delle determinazioni dirigenziali n. 42 del 27 marzo 2007 e n. 63 del 27 aprile 2007 di nomina della commissione di esperti per la formazione della graduatoria degli aventi titolo alla assegnazione extra ordinem;

Visti i motivi aggiunti per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 83 del 28 maggio 2007, di approvazione della graduatoria finale degli aventi titolo alla assegnazione extra ordinem delle sedi farmaceutiche;

Visti i motivi aggiunti per l'annullamento della determina n. 121 del 31.7.2007 e del verbale di interpello del 6.8.2007;

Visti i motivi aggiunti per l'annullamento dei decreti del Presidente della Giunta regionale del 5.9.2007, dal n. 777 al n. 789 incluso, di assegnazione delle sedi farmaceutiche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Doris Durante;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2008, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 13.4.2007, depositato il 23 detti, i ricorrenti, tutti iscritti all'albo dei farmacisti della Provincia di Lecce e l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Lecce, hanno impugnato gli atti relativi ad assegnazione extra ordinem delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, nonché la nota dirigenziale sulla diffida a bandire i concorsi per la copertura di sedi farmaceutiche e di nuova istituzione (atti indicati negli estremi in epigrafe).

Lamentano che, malgrado siano trascorsi sette anni dalla indizione dell'ultimo concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, la Regione Puglia, invece di bandire un pubblico concorso nel rispetto delle scadenze temporali fissate dall'art.4, legge 8 novembre 1991, n. 362 avrebbe sottratto le sedi farmaceutiche al pubblico concorso per assegnarle in via diretta ai gestori provvisori le cui sedi fossero state assegnate ad altri farmacisti in esecuzione delle graduatorie provinciali risultanti dagli ultimi concorsi.

Deducono:

1) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione dell'art.4, legge n. 362/1991;

in ordine alla determinazione dirigenziale n. 2/13870/2007 di riscontro della diffida ad indire i concorso pubblici;

2) in relazione alla determinazione 42/2007, di ricognizione delle sedi farmaceutiche da assegnare ai gestori provvisori, violazione dell'art.2, legge 7 agosto 1990, n.241 e succ. modifiche; violazione dei principi fondamentali e vigenti riservati alla legislazione dello Stato; violazione dell'art.117, co.3 della Costituzione; violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (artt. 3 e 97);

3) violazione dei principi...

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