LEGGE 8 novembre 1991, n. 362 - Norme di riordino del settore farmaceutico

Coming into Force17 Novembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/11/16/091G0244/CONSOLIDATED/20170814
Published date16 Novembre 1991
Enactment Date08 Novembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.269 del 16-11-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Rapporto farmacie-popolazione

  1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

"L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico".

Art 2.

Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari

  1. L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 104. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.

  2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma".

Art 3.

S a n z i o n i

  1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

  2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorita' sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.

Art 4.

Procedure concorsuali

  1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

  2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

  3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanita', previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.

  4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

  5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unita' sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanita'.

  6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.

  7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.

  8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione.

  9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 4.

Procedure concorsuali

  1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

  2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

  3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanita', previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.1

  4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.1

  5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unita' sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanita'.1

  6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.1

  7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.1 8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione.1

  8. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 1992, n. 352 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma.

Art 5.

Decentramento delle farmacie

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unita' sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del...

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