Ordinanza del 24 settembre 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Roffi Rolando contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 2 Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Non deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi (nella specie, ai fini della determinazione...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 723/04, depositato il 2 aprile 2004, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 21 ottobre 2002 IRPEF 1998, contro Agenzia Entrate - Ufficio Bologna 2, proposto dal ricorrente: Roffi Rolando, via della Guardia n. 25 - 40133 Bologna, difeso da Paolucci avv. Vittorio, via Farini n. 10 - 40100 Bologna, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 21 ottobre 2002 IRPEF 1999, contro Agenzia Entrate - Ufficio Bologna 2, proposto dal ricorrente Roffi Rolando, via della Guardia n. 25 - 40133 Bologna, difeso da Paolucci avv. Vittorio, via Farini n.10 - 40100 Bologna.

Ritenuto in fatto

L'avv. Roffi Rolando in data 2 aprile 2004 ricorreva avverso il silenzio-rifiuto, con ricorso iscritto al R.G.R. n. 723/04, in ordine all'istanza di rimborso della maggiore imposta IRPEF dichiarata in conseguenza della mancata deduzione dell'importo versato a titolo di IRAP dalla base imponibile IRPEF, presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 3, relativa agli anni 1998 e 1999 invocando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1, comma 2,d.lgs. n. 446/1997 nonche' per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Materialmente inciso dall'imposta IRAP, in quanto socio di un'associazione professionale, sosteneva che l'imposta sui redditi e' il reddito prodotto costituente il riflesso della capacita contributiva del contribuente, pertanto se tale reddito viene ex lege ridotto di un importo (IRAP), correlativamente viene ridotta la capacita' contributiva del contribuente applicando cosi' imposta su imposta e non su reddito effettivo e quindi non su capacita' contributiva. Da cio' si rileva una incompatibilita' della disciplina normativa con l'art. 53 della Costituzione non essendo piu' parametrato il prelievo dell'imposta diretta all'effettiva capacita' contributiva del contribuente.

Obiettava la coincidenza sostanziale tra aumento dell'aliquota dell'imposta diretta e indeducibilita' IRAP, inoltre l'IRAP viene pagata solo dai lavoratori autonomi e dalle imprese quindi, dalla discrezionalita' del legislatore che esclude i lavoratori dipendenti, risulta palese che i soggetti passivi IRAP sono diversi dai soggetti passivi IRPEF e pertanto e' rivelata una chiara disparita' di trattamento ed una diversa rilevanza della capacita' contributiva con conseguente illegittimita' dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Rilevava, quindi, in via pregiudiziale e principale, in conseguenza della...

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