LEGGE REGIONALE 21 Settembre 2007, n. 29 - Disciplina dell''esercizio dell''attivita'' di somministrazione di alimenti e bevande.

CAPO I
Principi generali

(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 84 del 25 settembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione, valorizzando i principi di sussidiarieta', di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni amministrative, disciplina l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico perseguendo:

    1. lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attivita' economiche, in particolare con quelle del settore turismo;

    2. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;

    3. la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alle qualita' del servizio;

    4. la semplificazione delle procedure amministrative.

  2. La Regione persegue, altresi', la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori nonche' la promozione e lo sviluppo, anche attraverso apposite iniziative, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali.

    Art. 2.

    Campo di applicazione

  3. La presente legge si applica:

    1. alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;

    2. all'attivita' di somministrazione di alimenti e vivande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.

  4. Fatte salve le limitazioni previste dall'art. 6 e le relative sanzioni di cui all'art. 32, la presente legge non si applica alle attivita' disciplinate dalle seguenti disposizioni:

    1. legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attivita' agrituristica" e successive modificazioni;

    2. legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 14;

    3. legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni, limitatamente all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, commi 1, 3 e 4.

  5. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalita' assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali, l'attivita' di somministrazione e' assoggettata a dichiarazione di inizio attivita', nonche' alle limitazioni di cui all'art. 6 e relative sanzioni e continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati".

  6. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.

  7. Ai fini della presente legge e' considerata attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di cui all'art. 8, l'attivita' di somministrazione effettuata da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

    1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalita' particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;

    2. pubblicita' dell'attivita' di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalita' dei cittadini;

    3. strutturazione del locale in cui si svolge l'attivita' tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attivita' imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonche' di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attivita' di trattenimento e similari;

    4. rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalita' istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;

    5. ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

    Art. 3.

    D e f i n i z i o n i

  8. Ai fini della presente legge s'intende:

    1. per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati non costituisce attivita' di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;

    2. per somministrazione non assistita: l'attivita' di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attivita' commerciali nel Veneto", o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;

    3. per panificio: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall'art. 4, comma 2-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

    4. per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;

    5. per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;

    6. per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;

    7. per somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;

    8. per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonche' il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attivita' similari;

    9. per locali non aperti al pubblico: quelli a cui puo' accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;

    10. per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o piu' datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui e' stato stipulato apposito contratto;

    11. per procuratore all'esercizio dell'attivita' di somministrazione: la persona cui e' conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2209 del codice civile;

    12. per preposto: la persona cui e' affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

    CAPO II
    Requisiti per l'esercizio dell'attivita'

    Art. 4. Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande

  9. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:

    1. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

    2. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

    3. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse...

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