DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Ottobre 2007, n. 10 - Regolamento regionale recante: 'Disciplina generale dell''utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'.

TITOLO I
NORME GENERALI

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del

31 ottobre 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000; n. 61; Visto il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33/7261, del 29 ottobre 2007

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina: a) le attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola; b) il programma d'azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola. 2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche e dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nonche' la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 3. Resta fermo quanto previsto in materia di stallatico dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. 4. Fatta eccezione per i divieti di cui agli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili da nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano agli allevamenti che producono un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimita' o sui terreni destinati all'utilizzazione; b) allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento; c) ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacita' zootecnica che comporti la necessita' di adeguamenti strutturali; d) allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento; e) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interramento; f) area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilita' individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati; g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con piu' del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola; h) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto; i) concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso; j) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale; k) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento; l) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica; m) effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera; n) effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita; o) fanghi: i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); p) fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o piu' composti azotati, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti); q) fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame; r) letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3; 4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al capo II; t) stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni; u) stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento; v) trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari; w) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonche' delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo; x) titoli d'uso: i titoli di disponibilita' dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).

    Art. 3.

    Comunicazione

  3. L'utilizzazione agronomica e' soggetta a comunicazione, redatta in conformita' all'allegato II, parte A e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata anagrafe unica. 2. La comunicazione di cui al comma 1, e' parte integrante del fascicolo aziendale. Per le nuove aziende la comunicazione e' effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' di utilizzazione agronomica. 3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra piu' soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attivita' svolte. 4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue. L'autorita' competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'anagrafe unica al momento del controllo. 5. Le province, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di allevamento intensivo, tengono conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

    Art. 4.

    Piano di utilizzazione agronomica

  4. Le aziende, che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 3 e con le modalita' previste per la stessa, di un piano di utilizzazione agronomica completo redatto in conformita' all'allegato II, parte B. 2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine...

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