Ordinanza dell'8 giugno 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Biogenet S.r.l. contro Regione Calabria Sanita' pubblica - Regione Calabria - Accreditamento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio - Sospensione...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 882/2006, proposto da Biogenet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Scarcello ed Alessandra Morcavallo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, corso Mazzini n. 255, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Maletta; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Franceschina Talarico e domiciliata in Catanzaro, viale De Filippis n. 280; per l'annullamento del provvedimento n. 8550 del 7 aprile 2006 della Direzione generale, Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, della Regione Calabria, recante diniego di "Accreditamento per attivita' di diagnostica strumentale e di laboratorio. Prestazioni specialistiche di genetica medica"; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 23 marzo 2007 il cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresi', i difensori delle parti, come da relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o La societa' ricorrente e' stata costituita nel dicembre 1998, grazie al finanziamento della legge n. 215/1992 per l'imprenditoria femminile, e gestisce un laboratorio specialistico in genetica medica e forense, autorizzato in data 11 dicembre 2001 dalla Regione Calabria, con atto n. 131845. Con ricorso notificato il 23 giugno 2006, depositato in segreteria il successivo 18 luglio, la societa' ha impugnato il provvedimento n. 8550 del 7 aprile 2006 della Direzione generale, Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, della Regione Calabria, contemplante diniego di "Accreditamento per attivita' di diagnostica strumentale e di laboratorio. Prestazioni specialistiche di genetica medica". La ricorrente ha premesso, al riguardo, che nel territorio della Provincia di Cosenza opera un solo laboratorio di analisi in possesso dell'accreditamento regionale per la genetica e che in nessuno degli ospedali esistenti in detto territorio si esegue l'esame del "cariotipo su liquido amniotico". La stessa ha aggiunto di avere stipulato un Protocollo di intesa con l'Azienda ospedaliera di Cosenza per l'esecuzione di analisi genetiche su liquido amniotico e che il rapporto di collaborazione e' stato interrotto dagli organi di vertice dell'azienda, in quanto considerato non compatibile con la mancanza di accreditamento. L'odierna ricorrente, in data 25 gennaio 2006, ha presentato alla Regione Calabria domanda di accreditamento. Con nota dell'8 febbraio 2006 il Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, della Regione Calabria ha inviato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, comunicazione concernente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Acquisite le deduzioni della societa' istante, la regione, con provvedimento n. 8550 del 7 aprile 2006 della Direzione generale, Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, ha negato l'accreditamento per attivita' di diagnostica strumentale e di laboratorio -- prestazioni specialistiche di genetica medica, rilevando che, secondo il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 18/2004, non possono essere rilasciati nuovi accreditamenti fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definirsi sulla base degli standards indicati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali. La societa' ricorrente ha rilevato l'illegittimita' del provvedimento, deducendo:

1) violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2004 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, nonche' eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicita' e contraddittorieta'. La norma di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/2004 andrebbe letta tenendo conto del complesso quadro normativo vigente in materia ed, in particolare, all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, alla stregua del quale l'accreditamento viene rilasciato dalla regione a tutte le strutture autorizzate che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. L'Agenzia a per i servizi sanitari regionali, peraltro, non avrebbe alcuna competenza in materia di definizione di standards relativi all'accreditamento, espletando unicamente un'attivita' di acquisizione e coordinamento dei dati sullo stato di accreditamento nelle singole regioni, oltre che attivita' di comparazione dei modelli attuati. In realta', il legislatore regionale avrebbe inteso richiamare i dati emersi dai tavoli di lavoro costituiti in seno all'agenzia, riguardanti la correlazione tra fabbisogno ed accreditamento a livello...

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