Ordinanza del 9 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da B.N. contro A.I. ed altra Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Procedimento per lo scioglimento del matrimonio - Istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con prole minorenne ovvero maggiorenne ma non an...

IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 5711/2005 RG - avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio dei coniugi B.N. e A.I. - promossa da B.N. (con l'avv. Andrea Conti), attore; Contro A.I. (con gli avv. Matilde Cascio e Ilaria Tarchi), convenuta e nei confronti di B.A. (con l'avv. Gianfranco Nesi), terza interveniente, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio dei coniugi B.N. e A.I., con le conseguenti determinazioni inerenti l'affidamento della figlia minore E., il mantenimento della stessa e della figlia maggiorenne A., non autonoma dal punto di vista economico, l'assegnazione della casa coniugale in comproprieta' tra le parti; Letti gli atti e i documenti di causa; visto i1 contenuto dell'ordinanza presidenziale in data 20 settembre 2005 - anteriore quindi all'entrata in vigore della legge n. 54/2006 - ove si stabilisce tra l'altro l'affidamento della figlia minore E. (quindicenne) alla madre e l'assegnazione a questa della casa coniugale, nella sua veste di genitore affidatario di figlio minore; Vista l'istanza ex art.708 c.p.c. di parte attrice, formulata a verbale di udienza dell'11 aprile 2006, di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla convenuta, in ragione della convivenza more uxorio in detta casa con il sig. C. di D., a seguito della entrata in vigore della nuova disposizione di cui all'art. 155-quater c.c. secondo cui "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio e contragga nuovo matrimonio"; Lette le deduzioni e difese delle parti in ordine a detta istanza, contenute nelle rispettive memorie ex art. 183 ultimo comma c.p.c. (nelle quali vengono formulate nuove coerenti conclusioni); Viste le dichiarazioni rese dalle figlie delle parti A. ed E., in sede di audizione personale all'udienza del 13 marzo 2007, dalle quali si desume che la casa familiare costituisce per le stesse - e in particolare per la figlia minorenne, per quanto qui rileva - l'habitat di riferimento sin dalla piu' tenera eta', nel quale hanno sempre vissuto ininterrottamente con la madre, anche a seguito della separazione dal coniuge nell'anno 2000;

O s s e r v a L'attore chiede al giudice istruttore che, a modifica dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 20 settembre 2006, avendo la convenuta intrapreso da diversi anni una convivenza more uxorio nella casa familiare di proprieta' comune dei coniugi, in applicazione del disposto dell'art 155-quater c.c. venga disposta la revoca dell'assegnazione ad A.I. della casa familiare. La convenuta, in ordine alla specifica istanza, propone una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, alla luce dell'incipit dell'articolo "il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", e in ipotesi chiede sollevarsi questione di legittimita' costituzionale della norma, in quanto contrastante con gli artt. 31, 30 e 10 della Costituzione. Non si ritiene praticabile la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, a...

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