Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenz...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossi con ordinanze dell'8 (nn. 3 ordinanze) e del 10 maggio 2006, del 12 aprile e dell'8 maggio (nn. 3 ordinanze) 2006 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, del 5 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, del 4 ottobre 2006 (nn. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, del 2 novembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, del 5 e del 29 maggio e del 27 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo della Campania, del 30 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Regione Siciliana, sezione staccata di Catania, del 12 e del 18 dicembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania e del 3 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, rispettivamente iscritte ai numeri 392, 393, dal 396 a 400 e 670 del registro ordinanze 2006 e ai numeri 95, 217, 218, 250, da 431 a 433, 531, 650, 651 e 655 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2006, numeri 5, 11, 16, nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007, e numeri 24, 32 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto, della Societa' Ca' Dese s.a.s. di Tombacco Giorgio & c. e della Ditta Cantine F.lli Tombacco, di Lupi Walter e dell'E.N.I. s.p.a. - Divisione Refining & Marketing; Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe i Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli, della Calabria, sede di Catanzaro, della Liguria e della Sicilia, sezione staccata di Catania, hanno sollevato - in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e all'articolo 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (parametro, quest'ultimo, evocato solo dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania) - questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (norma, quest'ultima, censurata da tutti i rimettenti salvo quello calabrese), del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che, in particolare, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto dubita della legittimita' costituzionale dei predetti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ipotizzando che essi violino gli artt. 3, 24, 111, 113 e 125 Cost.;

che il giudice a quo premette, nella prima delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 392 del 2006), di essere chiamato a conoscere dell'impugnativa proposta, dal proprietario di alcuni terreni ubicati nel Comune di Magliano Veneto, avverso taluni provvedimenti - ivi compresi, peraltro, gli atti presupposti, nonche' quello di occupazione d'urgenza dei suddetti terreni - adottati nell'ambito di un procedimento di espropriazione, finalizzato alla costruzione del cosiddetto passante autostradale di Mestre, posto in essere dal Commissario delegato per l'emergenza socio-ambientale della viabilita' di Mestre;

che cio' premesso, il giudice rimettente evidenzia che tale impugnativa dovrebbe essere definita, proprio ai sensi delle censurate disposizioni, mediante una decisione che dichiari "tout court inammissibile il ricorso", ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali);

che la disciplina processuale recata dalle norme censurate (ed applicabile "anche ai processi in corso", come prescritto, in particolare, dal comma 2-quater) comporta - evidenzia il rimettente - lo spostamento di competenza, in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di controversie del tipo di quella oggetto del giudizio principale, e cioe' di quelle nelle quali si discuta della legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in "tutte" le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

che, difatti, sebbene dai lavori preparatori della legge n. 21 del 2006 - la quale, nel convertire in legge il decreto-legge n. 245 del 2005, ha inserito nel testo dell'art. 3 i commi censurati - parrebbe emergere l'intento del Governo di "limitare lo spostamento di competenza giurisdizionale alle sole situazioni emergenziali dei rifiuti in Campania", la formulazione letterale delle censurate disposizioni suggerisce la "valenza generale" della disposta translatio iudicii ;

che tanto osservato in via preliminare circa la rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, quanto invece alla non manifesta infondatezza, assume il rimettente che le disposizioni censurate siano "in contrasto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dell'articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado", oltre che "col principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost.";

che ai sensi, infatti, del primo dei richiamati parametri costituzionali, del quale costituirebbe attuazione il sistema di riparto delle controversie tra i differenti tribunali amministrativi regionali delineato dalla legge n. 1034 del 1971, si dovrebbe ritenere che la sfera di competenza di questi ultimi sia oggetto di garanzia costituzionale, non suscettibile, dunque, di deroga allorquando (come nella specie) "le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale";

che, d'altra parte, tale deroga neppure potrebbe essere giustificata "facendo ricorso all'argomento che il tribunale locale sarebbe troppo sensibile ed esposto alle tensioni che possono sorgere presso la popolazione locale, derivanti dagli eventi emergenziali";

che, difatti, tale esigenza - anche a prescindere dal rilievo secondo cui la soluzione legislativa della translatio iudicii si presenta non idonea a soddisfarla, nell'ipotesi di "situazioni di emergenza riguardanti la Regione Lazio" - dovrebbe poter essere piu' adeguatamente soddisfatta attraverso "rimedi, di carattere non generale ed assoluto ma da applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni contingenti", come, ad esempio, accadrebbe se lo spostamento di competenza "fosse concepito e disciplinato similmente alla fattispecie di rimessione del processo", previsto dagli artt. 45 e seguenti del codice di procedura penale;

che la ratio della disciplina censurata non potrebbe neppure ravvisarsi nella volonta' "di assicurare un sistema piu' "rafforzato" di protezione civile", atteso che tale obiettivo sembra essere gia' efficacemente garantito dall'applicazione, ai processi de quibus, delle "norme di accelerazione" di cui agli artt. 23-bis e seguenti della legge n. 1034 del 1971;

che sarebbe, pertanto, evidente - a dire del giudice a quo - che il sistema delineato dalle norme in contestazione realizza "un'asimmetria" tra il Tribunale amministrativo "centrale" e quelli "periferici", dando vita ad un sistema di distribuzione delle controversie "che va ben oltre l'attuale criterio di riparto delle competenze basato sull'efficacia (regionale o ultraregionale) dei provvedimenti delle autorita' centrali dello Stato", presentandosi, cosi', "irrazionale ed incompatibile con il dettato costituzionale dell'art. 125 Cost.";

che ulteriori profili di irragionevolezza consisterebbero, poi, nel fatto che "lo spostamento delle competenza su questa materia e' irrazionalmente solo parziale", giacche' "riguarda le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza", e nella circostanza che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (ai sensi del censurato comma 2-quater) "non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo "modificare" o "revocare" le misure cautelari da questo concesse";

che dubbi, infine, sono avanzati anche in relazione alla scelta di imporre la pronuncia declinatoria di competenza con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (rientrando la sua adozione, invece, nella discrezionalita' del giudicante), ed in ordine alla permanenza dell'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo regionale dichiaratosi incompetente, allorche' il relativo ricorso non venga riproposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che, inoltre, la prevista translatio iudicii recherebbe "grave disagio ai ricorrenti", comportando anche "una violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione", e cio' "per la maggiore difficolta' e i maggiori costi" dagli stessi sopportati, con conseguente riduzione delle "possibilita' di tutela dei...

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