LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007, n. 27 - Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del

22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale e l'incremento dei fattori produttivi nei territori montani in conformita' con gli obiettivi della legge 23 agosto 1993, n. 352, (norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e di assicurare i benefici che possono derivare agli ecosistemi vegetali e ambientali.

    Art. 2.

    Ambiti di raccolta

  2. Nei limiti e con le modalita' stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi e' libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.

  3. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all'art. 9, puo' tuttavia riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo;

    i cartelli devono recare l'indicazione "Proprieta' privata" ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".

  4. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

    Art. 3.

    Limiti quantitativi della raccolta

  5. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi e' consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantita' giornaliera individuale nei seguenti limiti:

    a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;

    b) per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;

    c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non e' soggetta a limiti.

  6. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantita' di raccolta individuale non puo' complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'art. 4.

  7. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonche' i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantita'.

    Art. 4.

    Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta

  8. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 352/1993, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare nei territori di competenza deroghe alle limitazioni di cui all'art. 3 in favore:

    a) dei cittadini residenti;

    b) dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive;

    c) dei soci di cooperative agricolo - forestali.

  9. A tali soggetti e' consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'art. 3 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

    Art. 5.

    Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali

  10. Ai fini della presente legge sono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali e' necessario, laddove previsto dagli enti gestori, il tesserino di autorizzazione alla raccolta. 2. I soggetti di cui all'art. 4 comma 1 lettere a), b), c) possono assumere, laddove previsto dagli enti gestori della raccolta, la qualita' di raccoglitori professionali;

    coloro che intendano acquisire detta qualifica presentano apposita domanda all'ente gestore della raccolta, il quale rilascia il tesserino professionale di autorizzazione avente carattere nominativo e validita' annuale.

  11. Tale tesserino consente al possessore di derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dagli enti gestori.

  12. Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che procedono alla...

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