Sentenza nº 452 da Constitutional Court (Italy), 21 Dicembre 2007

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione21 Dicembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 452

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice†††††

- Francesco†††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††† ††† †††ì

- Paolo†††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††† †††††† ì

- Alfonso††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Luigi††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Gaetano††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††† †††††† ì

- Sabino †††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Maria Rita †††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Paolo Maria††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 6 e 12 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchÈ interventi in materia di entrate e di contrasto allíevasione fiscale) e degli articoli 6 e 12 comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dallíart.1, comma 1, della legge 4 agosto 2006 n. 248, promossi con n. 2 ricorsi della Regione Veneto notificati il 31 agosto e il 5 ottobre 2006, depositati in cancelleria lí11 settembre e lí11 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96 e 103 del registro ricorsi 2006.

†††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 6 novembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

†††††††† uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto e líavvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 31 agosto 2006 e depositato il successivo 11 settembre (reg. ric. n. 96 del 2006), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimit‡ costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchÈ interventi in materia di entrate e di contrasto allíevasione fiscale), e, tra queste, degli artt. 6 e 12, comma 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione.

    ††††††††††† Líart. 6, recante la rubrica ´Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxiª, aggiunge dopo il comma 2 dellíart. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), il comma 2-bis, disciplinando le condizioni in presenza delle quali i Comuni acquisiscono la facolt‡ di ´bandire pubblici concorsi, nonchÈ concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per líassegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numericaª. Il comma censurato prevede inoltre che i Comuni possano ´rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinariª.

    ††††††††††† Líart. 12, comma 1, recante la rubrica ´Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunaleª consente ai Comuni di far svolgere il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, ´anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionaliª, con divieto di erogare a tali soggetti ´finanziamenti in qualsiasi formaª.

    ††††††††††† La Regione Veneto ritiene che entrambe le disposizioni siano riconducibili alla materia del trasporto pubblico locale, attribuita, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 222 del 2005) alla potest‡ legislativa residuale della Regione stessa, osservando che gi‡ il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dellíarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva valorizzato il ruolo regionale in tale materia.

    ††††††††††† Pertanto, conclude la ricorrente, ´non varrebbe il semplice richiamo alla necessit‡ di adottare una disciplina di tutela della concorrenza per giustificare líintervento del legislatore stataleª, specie se si considera che le norme impugnate, omettendo di ´lasciare spazioª al legislatore regionale, non rispetterebbero ´i...

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