Ordinanza del 12 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile promosso da Fondosviluppo S.p.A. contro Veneto Banca soc. coop. a r.l. Societa' - Societa' cooperative e loro consorzi - Fusione - Obbligo, stabilito con norma autoqualificata interpretativa ma a carattere innovativo, di devoluzione del patrimonio effettivo, ded...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 3353/2001 r.g. promossa da: Fondosviluppo S.p.A. attrice, con avv. G. Gagliardi; contro Veneto Banca s.c.a.r.l. convenuta, con l'avv. Barel e Malvestito.

Oggetto: pagamento somma.

Conclusioni Per l'attrice: Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis: "condannare la Veneto Banca, gia' Banca Popolare di Asolo e Montebelluna s.c.p.a.r.l., a pagare la somma di € 27.888.672, pari a L. 54.000.000.000, oltre interessi fino al soddisfo, relativa al patrimonio della Banca di Credito Cooperativo del Piave e Livenza, incorporata con atto di fusione del 30 giugno 1999, a Fondosviluppo S.p.a., quale soggetto destinatario del patrimonio delle cooperative fruenti dei benefici fiscali e quale aderente alla Confcooperative. Vittoria di spese, competenze ed onorari. Per la convenuta: In via preliminare: dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di Fondosviluppo per i motivi esposti nella memoria ex art. 180 c.p.c. del 21 febbraio 2002. Ancora in via preliminare: ove il Tribunale non ritenga di poter operare un'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 17 della legge n. 388/2000, voglia rimettere gli atti - previa sospensione del presente giudizio - alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalita', per violazione degli artt. 101 102 e 104 della Costituzione, dell'art. 17 della legge n. 388/2000 di interpretazione autentica - per auto qualificazione - -delle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 201 e di cui all'art 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Nel merito: respingersi le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti depositati. In via istruttoria: si chiede che sia ammessa prova per testi sui seguenti capitoli:

1) "Vero che nel momento in cui e' stata redatta la perizia sulla congruita' dei valori di concambio tra le azioni Veneto Banca non erano note controversie sull'interpretazione dell'art. 11 della legge n. 59/1992?";

2) "Vero che la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo assunse varie iniziative per impedire la fusione della Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza in Veneto Banca ma mai adombro' in alcuna sede l'eventualita' che fossero stati determinati scorrettamente i rapporti di concambio per non essersi tenuto conto del fatto che vi sarebbe dovuta essere una devoluzione di 54 miliardi di lire in favore del Fondo Sviluppo o comunque di una delle istituzioni destinatarie dei patrimoni delle cooperative liquidate ex art. 11 della legge n. 59/1992?";

3) "Vero che la BCC del Piave e del Livenza non possedeva al 31 luglio 1999 ed al 31 dicembre 1999 i requisiti patrimoniali minimi dettati dalla disciplina di vigilanza per l'esercizio dell'attivita' bancaria?";

4) "Vero che la Federazione Veneta della Banche di Credito Cooperativo fu incaricata, fin dai primi giorni del giugno 1999, di assistere la BCC del Piave e del Livenza per individuare una via che consentisse alla BCC di reperire i mezzi finanziari per proseguire l'attivita' coprendo le perdite provocate dalle illecite condotte della signora Maria Teresa Favero o, comunque, fosse individuata una prospettiva di fusione con altra banca di credito cooperativo?";

5) "Vero che la Federazione Veneta della BCC in esecuzione del mandato ricevuto e come descritto al capitolo che precede non formulo' alcuna proposta eseguibile in ragione della quale la BCC del Piave e del Livenza potesse ritornare a disporre di un patrimonio sufficiente a rispettare i coefficienti di vigilanza o comunque potesse fondersi con altra BCC che fosse disponibile a farlo mantenendo dopo la fusione una capacita' patrimoniale sufficiente al rispetto dei coefficienti di vigilanza?";

6) "Vero che nel periodo immediatamente precedente ai primi contatti con la Banca Popolare erano state pubblicate sulla stampa locale notizie che ponevano in dubbio la capacita' della BCC del Piave e del Livenza a far fronte ai propri impegni e comunque indicavano in 50 mld di lire le perdite presunte che sarebbero gravate sulla BCC per effetto delle illecite condotte della signora Favero?";

7) "Vero che dalle filiali della BCC era stato comunicato alla direzione generale nel mese di luglio 1999 che presso altri istituti di credito era stato rifiutato il cambio di assegni della BCC del Piave e del Livenza adducendo a ragione la possibile insolvenza della stessa BCC?";

8) "Vero che fu sollecitato piu' volte l'intervento delle strutture associative nazionali delle banche di credito cooperativo senza ottenere quale risposta altro che la promessa che il dottor Caleffi, direttore generale di Federcasse, avrebbe potuto incontrare i vertici della BCC del Piave e del Livenza nei primi giorni del mese di agosto del 1999 in occasione di una sua venuta a Verona per assistere ad una...

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