Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigor...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promosso con ordinanza del 10 aprile 2006 dalla Corte di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di C. A. ed altri, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), "nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero alle sole sentenze di condanna e lo consente contro le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen."; e dell'art. 10 della medesima legge, "che dichiara applicabile la nuova disciplina introdotta ai processi in corso";

che la Corte di appello rimettente premette che il procedimento e' stato "definito in primo grado con sentenza del g.i.p. del Tribunale di Lecce" e che "avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli imputati in riferimento alle statuizioni di condanna e il pubblico ministero in relazione a quelle di proscioglimento";

che, rilevato che nelle more del giudizio d'appello e' entrata in vigore la legge n. 46 del 2006 - che modifica l'art. 593 cod. proc. pen., prevedendo che l'imputato e il pubblico ministero possano appellare contro le sentenze di proscioglimento solo nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova e' decisiva - e che in base alla normativa transitoria di detta legge (e segnatamente dell'art. 10)...

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