Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilita' di revoca in sede di esecuzione - Denunciata irragionevolezza nonche' v...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 168, terzo comma, del codice penale, e 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), promossi con ordinanze del 14 ottobre 2004 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento penale a carico di S. D. e dell'8 maggio 2003 dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, nel procedimento penale a carico di D. M. iscritte al n. 25 del registro ordinanze 2005 ed al n. 210 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, pervenuta alla Corte l'8 giugno 2006, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, terzo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), nella parte in cui prevede la possibilita' di revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, anche quando si tratti di beneficio accordato ai sensi del comma 3 dell'art. 444 del codice di procedura penale (e, cioe', a seguito di richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale);

che il rimettente riferisce di essere investito, quale giudice dell'esecuzione, della richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad una persona, a norma dell'art. 444, comma 3, cod.proc.pen., con due sentenze divenute irrevocabili, rispettivamente, il 5 febbraio 1997 ed il 27 novembre 1997;

che la richiesta - ad avviso del giudice a quo - andrebbe accolta limitatamente alla seconda sentenza: giacche' con essa la sospensione condizionale era stata concessa alla persona in questione per la terza volta, e dunque in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.;

che il rimettente dubita, tuttavia, sotto plurimi profili, della legittimita' costituzionale della norma denunciata;

che la possibilita', introdotta dalla legge n. 128 del 2001, di revocare in sede esecutiva la sospensione condizionale erroneamente concessa sarebbe, in effetti, pienamente compatibile con la Costituzione allorche' si discuta di beneficio accordato a seguito di giudizio ordinario, o di altro rito che consenta comunque una "piena dialettica processuale" (quale il giudizio abbreviato): trattandosi, in tal caso, di una "rivisitazione" a carattere...

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