Sentenza nº 4776 da Council of State (Italy), 12 Agosto 2011

Data di Resoluzione12 Agosto 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA, SEZIONE I, n. 00373/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO PROGETTO REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA PER MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO ARA DEI LUPI

sul ricorso numero di registro generale 4860 del 2010, proposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall'Ordine Regionale dei Geologi dell'Abruzzo, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Lagonegro, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92;

Comune di Ortucchio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Nicola Gaviano e udito per le parti appellanti l'avvocato Lagonegro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e l'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo impugnavano dinanzi al locale T.A.R. l'avviso pubblico indetto dal comune di Ortucchio il 16\1\2007, avente ad oggetto ?l'affidamento del progetto per la realizzazione di opere di difesa per la messa in sicurezza del versante montuoso denominato Ara dei Lupi ? zona R4 a rischio idrogeologico molto elevato?, nonché il successivo avviso pubblico del 19\2\2007, modificativo del precedente.

Nel primo avviso era espressamente previsto che l'incarico professionale sarebbe consistito nelle seguenti attività: reperimento delle risorse finanziarie; indagini geologiche e rilievi; progettazione preliminare e definitiva.

Deducevano in proposito i ricorrenti che illegittimamente l'amministrazione civica avrebbe cumulato, all'interno di un incarico prettamente tecnico-professionale (indagini geologiche e rilievi, progettazione preliminare e definitiva), attività di tutt'altra natura ?semmai tipica della P.A.- quale il reperimento delle risorse finanziarie, così attribuendo al geologo ed agli altri professionisti interessati attività e funzioni, in pratica, di un'impresa di mediazione finanziaria.

Veniva inoltre lamentata una illegittima regolazione del compenso professionale, in pretesa -ma asseritamente erronea- applicazione della legge n. 248/2006.

Anche la nuova versione dell'atto introdotta con il secondo avviso pubblico del 19\2\2007, adottato dal comune di Ortucchio a seguito di un esposto degli odierni ricorrenti, veniva censurata. Ciò sotto i seguenti, principali profili:

-la quantificazione asseritamente esigua (euro 2.000,00) del corrispettivo della progettazione preliminare e definitiva (somma stabilita dall'ente ?in maniera sufficiente da poter avviare le procedure per l'ottenimento del finanziamento?);

-il mantenimento, anche nel nuovo avviso, della previsione dell'attività di reperimento delle risorse finanziarie, espunta dall'oggetto dell'appalto, ma per converso ancora considerata fra gli elementi valutativi dell'offerta.

Il comune di Ortucchio non si costituiva in giudizio.

Con sentenza n. 373\2010 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Avverso tale pronuncia questi ultimi esperivano il presente appello, con il quale contestavano il disconoscimento della propria legittimazione a ricorrere e, nel merito, riproponevano le proprie doglianze ed argomentazioni di primo grado.

Anche in questo grado mancava di costituirsi in giudizio il Comune intimato.

La parte appellante riprendeva le proprie tesi con successive memorie, insistendo per l'accoglimento del proprio gravame.

Alla pubblica udienza del 22\3\2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva la Sezione che, pur dovendosi riconoscere in capo all'appellante la legittimazione a ricorrere esclusa dal primo giudice, l'impugnativa esperita è infondata.

1 Il ragionamento seguito dal Tribunale è stato il seguente.

Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza, con il rigoroso ed inderogabile limite derivante, però, dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti, ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee. L'interesse collettivo deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata, e non con interessi di singoli associati o gruppi di associati, perché l'associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti, e non anche per la salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi. In particolare, gli enti esponenziali ?secondo i principi che vietano conflitti infra-associativi anche meramente potenziali- non possono sostituirsi processualmente ad una componente non totalitaria dei propri iscritti per impugnare bandi dei quali altri iscritti potrebbero invece decidere di avvalersi, per partecipare in modo proficuo alla gara così bandita (ritenendo convenienti clausole che, viceversa, l'associazione di riferimento sostiene essere lesive per la categoria).

Nel caso di specie, l'avviso pubblico oggetto d'impugnativa non preclude la partecipazione agli iscritti agli Ordini professionali ricorrenti, e, d'altro canto, le condizioni remunerative avversate con il gravame potrebbero essere diversamente valutate da alcuni iscritti, che potrebbero rivelarsi intenzionati a partecipare alla procedura.

Queste le ragioni che hanno fatto concludere il TAR per l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.

In contrario è però doveroso notare che l'interesse avuto di mira dagli appellanti pertiene proprio alla categoria professionale rappresentata nel suo insieme (e non a ?singoli associati o gruppi di associati?).

I soggetti ricorrenti, contestando le clausole dell'avviso pubblico del...

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