Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Identificazione in base alla sola ordinanza di rimessione - Impossibilita' di prendere in considerazione le censure svolte dalle parti del giudizio principale. Procedimento civile - Competenza e giurisdizion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), promosso con ordinanza del 23 maggio 2005 dal Giudice di pace di Ottaviano nel procedimento civile vertente tra Napolitano Giuseppina e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., iscritta al n. 289 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione di Napolitano Giuseppina;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Udito l'avvocato Stefano Cianci per Napolitano Giuseppina;

Ritenuto che il Giudice di pace di Ottaviano, con ordinanza del 23 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (parametro quest'ultimo indicato in motivazione) della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), il quale stabilisce che le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV di detta legge sono promossi davanti alla Corte di appello competente per territorio;

che nel giudizio principale l'attrice ha chiesto la condanna di una societa' assicuratrice alla restituzione, a titolo di risarcimento del danno, della somma corrisposta quale premio relativo ad un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, per la parte asseritamente risultata in eccedenza, in quanto corrisposta a causa di una intesa tra le imprese del settore, dichiarata in violazione delle norme in materia di concorrenza di cui alla legge n. 287 del 1990, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento confermato dal giudice amministrativo;

che, pregiudizialmente, la societa' convenuta ha eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, indicando, ai sensi della norma censurata, la Corte di appello quale...

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