Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (Controversie in materia di) - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Mancato esperimento dello stesso nel termine stabilito - Prevista equipollenza all'esperimento del tentativo - Lamentata violazione del principio di ragionevole durata del processo - Facolta' del legislatore...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dal giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Anselmi Claudia e la Cimba s.r.l., iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che, nel corso di un processo in materia di regolarizzazione del rapporto, intrapreso da un dipendente nei confronti del datore di lavoro, il Giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso, con ordinanza del 27 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione;

che il giudice a quo riferisce che il deposito del ricorso introduttivo del processo non e' stato preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 412-bis, comma primo, cod. proc. civ., come condizione di procedibilita' della domanda, perche' lo stesso, gia' fissato dalla Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Treviso, non e' stato espletato a seguito del mancato accoglimento della richiesta di differimento, congiuntamente presentata dalle parti, e della conseguente archiviazione per mancata comparizione delle stesse alla data della originaria convocazione;

che il giudice rimettente - ricordato che, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 276 del 2000), il tentativo obbligatorio di conciliazione legittimamente incide sul diritto di azione, con un "impedimento obiettivamente limitato e non irragionevole", in quanto finalizzato a soddisfare l'interesse generale ad un processo celere e ad una composizione rapida delle controversie per via di composizione preventiva della lite - osserva come la tutela dell'interesse sopra richiamato non possa concretizzarsi in un...

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