Sentenza nº 276 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2000

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione13 Luglio 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 276

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli articoli 36,37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1999 dal Tribunale di Parma, il 25 novembre 1998 dal Pretore di Lecce, il 22 febbraio 1999 dal Pretore di Brescia ed il 15 giugno 1999 dal Tribunale di Campobasso, rispettivamente iscritte ai nn. 619, 108, 239 e 494 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45,10, 18 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

†Visti l'atto di costituzione di Cattani Barbara nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 e nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Franco Bile;

†uditi l'avv. Luciano Petronio per Barbara Cattani e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con líordinanza n. 619 del 1999 il Tribunale di Parma, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, adÏto da Barbara Cattani contro la s.p.a. Metro Self Service allíingrosso di Parma, per ottenerne la condanna al pagamento di somme in base ad un rapporto di lavoro subordinato - premesso che la resistente costituendosi aveva eccepito líimprocedibilit‡ della domanda, per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, e che la ricorrente aveva replicato deducendo líillegittimit‡ costituzionale delle norme ad esso relative - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimit‡ costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dallíarticolo 19, comma 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), per contrasto con líart.76, con líart. 24 e con líart. 3 della Costituzione.

    †1.1.- Líart. 76 Cost. sarebbe stato violato, in quanto il legislatore delegato, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione - in precedenza facoltativo - per le controversie di lavoro ex art. 409 del codice di procedura civile, avrebbe ecceduto i limiti dellíart. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). La formulazione di tale norma non recherebbe, infatti, alcuna traccia di uníautorizzazione a prevedere líobbligatoriet‡ del tentativo di conciliazione e pertanto il legislatore delegato avrebbe potuto stabilire solo nuove modalit‡ dellíespletamento del tentativo stesso, ma non conferirgli discrezionalmente líobbligatoriet‡, creando cosÏ una nuova ipotesi di cosiddetta >. Infatti, líautorizzazione allíintroduzione dellíobbligatoriet‡ non sarebbe stata desumibile dal riferimento della delega alle >, sia perchÈ le procedure di conciliazione e arbitrato stragiudiziali non potrebbero ricomprendersi nÈ fra le une nÈ fra le altre misure, sia perchÈ le due enunciazioni si collocherebbero >, sia perchÈ, sul piano statistico, non sarebbe dimostrato che le dette procedure siano veramente atte a prevenire il sovraccarico del contenzioso e a svolgere effetti deflattivi.

    †1.2. - Secondo il rimettente líart. 24 della Costituzione sarebbe violato, in quanto líesperienza avrebbe dimostrato che il filtro della domanda giudiziale rappresentato dal tentativo di conciliazione costituirebbe un ostacolo inutile allo svolgimento della giurisdizione, perchÈ cosÏ comíË concepito ritarderebbe il promovimento dellíazione e farebbe sorgere questioni processuali superflue e contrarie alla finalit‡ perseguita (che il rimettente esemplifica facendo riferimento allíimprocedibilit‡ della domanda per il mancato tentativo e allíestinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini stabiliti), con la conseguenza che il condizionamento allíazione sarebbe in contrasto con il suddetto parametro costituzionale, non potendo il fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, giustificare la privazione della possibilit‡ di esercizio dellíazione giudiziaria e della immediatezza dei suoi effetti.

    †1.3. - Líart. 3 Cost. sarebbe violato in quanto il legislatore delegato non ha previsto che la richiesta del tentativo di conciliazione debba contenere líesposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, come invece ha disposto il terzo comma dellíart. 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) - nel testo modificato dal d.lgs. n. 80 e dal d.lgs. n. 387 del 1998 - per líanalogo tentativo nelle controversie relative al pubblico impiego privatizzato. Non essendo in grado il collegio di conciliazione di conoscere gli estremi della domanda, il tentativo costituirebbe un adempimento inutile ed una pura formalit‡, >, salvo che líaccordo sia stato raggiunto (ma raramente, come líesperienza insegnerebbe) anteriormente >. Ne deriverebbe un inutile aggravio di spese per il lavoratore, >, con la conseguenza che sarebbe favorita la fuga dalla giustizia dei non abbienti e, perciÚ, vulnerati non solo líart. 3, ma anche - nuovamente - líart. 24 Cost.

    1.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri Ë intervenuto nel giudizio, sostenendo che la questione di legittimit‡ costituzionale sarebbe inammissibile e comunque infondata.

    La parte privata Cattani si Ë costituita, aderendo al contenuto dellíordinanza di rimessione, ed in prossimit‡ dellíudienza ha depositato una memoria.

  2. - Con líordinanza n. 108 il Pretore di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in un giudizio di opposizione proposto dallíEINAP di Puglia contro il decreto ingiuntivo ottenuto in via esecutiva da Giovanni Rusponi, per crediti di lavoro dipendente - premesso che líopponente aveva eccepito líimprocedibilit‡ del...

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