DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 Maggio 2007, n. 143 - Regolamento di accesso all''impiego regionale in attuazione dell''art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 22 del 30 maggio 2007)

IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera b), e 22, con i quali si prevede l'adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalita' di accesso dall'esterno alle categorie dell'impiego regionale; Visto il proprio decreto del 12 settembre 2006, n. 0272/Pres., con il quale e' stato approvato il "Regolamento di accesso alle categorie D, C, B e A di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/1996"; Preso atto che ai sensi dell'art. 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005, in forza della peculiarita' delle mansioni svolte dal personale del corpo forestale regionale, e' stata istituita un'area contrattuale denominata "Area forestale"; Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale", ai sensi del quale, tra l'altro, alla categoria FA dell'Area forestale si accede mediante concorso pubblico, per esami, o per titoli ed esami, ovvero mediante concorso pubblico, per esami, e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; Ritenuto di dover procedere alla disciplina per l'accesso alla categoria FA dell'Area forestale, con particolare riferimento alla modalita' di accesso mediante concorso pubblico, per esami, e successivo corso di formazione; Ritenuto, altresi', di procedere alla disciplina per l'accesso alla categoria dirigenziale; Ravvisata l'esigenza di una revisione complessiva del suddetto regolamento mediante la definizione di un nuovo testo regolamentare; Vista la nota della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi di data 6 aprile 2007, con la quale si e' provveduto, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, alla prevista informativa alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza sindacale unitaria in ordine alla suddetta ipotesi di nuovo testo regolamentare ed esperito in data 3 maggio 2007 il relativo esame congiunto; Preso atto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza sindacale unitaria; Vista la nota della drezione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi di data 6 aprile 2007, con la quale si e' provveduto alla diramazione, in attuazione della circolare della segreteria generale della presidenza della giunta regionale n. 4 del 3 maggio 2001, n. 7488/SG, dell'ipotesi di nuovo testo regolamentare; Preso atto delle osservazioni pervenute a seguito della diramazione, ed in particolare di quelle formulate dalla direzione centrale risorse economiche e finanziarie; Visto il documento stralcio al contratto integrativo di ente del personale regionale riferito al quadriennio giuridico 1998-2001 perl'area non dirigenziale, sottoscritto in data 15 maggio 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'allegato A riferito all'art. 8 del documento medesimo, relativo ai nuovi profili professionali e agli indirizzi per gli stessi individuati; Ritenuto di approvare il "Regolamento di accesso all'impiego regionale"; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale del 18 maggio 2007, n. 1190;

Decreta: 1. Per le considerazioni di cui in premessa, e' approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale", in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

ALLEGATO Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Approvazione
Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di accesso all'impiego regionale, in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421). In particolare definisce: a) i requisiti generali di accesso all'impiego regionale; b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti; c) i titoli di studio richiesti quali requisiti; d) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici; e) le modalita' e i contenuti delle prove per l'assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego, nonche' dei soggetti appartenenti alle categorie protette; f) i requisiti e le modalita' di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'art. 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le categorie e i profili professionali per l'accesso ai quali non e' possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana; g) le modalita' di assunzione del personale a tempo determinato nelle categorie dell'area non dirigenziale; h) i titoli di merito valutabili.

Art. 2.

Principi generali 1. L'Amministrazione regionale nell'attivita' di svolgimento dei concorsi pubblici persegue gli obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicita' in tutte le fasi della procedura.

Titolo II

PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO

ALLE CATEGORIE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE

Capo I

Accesso alle categorie del ruolo unico regionale

Art. 3.

Modalita' per l'accesso 1. L'accesso alle categorie non dirigenziali del ruolo unico regionale avviene mediante le seguenti modalita', come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 18/1996: a) concorso per titoli ed esami; b) concorso per esami; c) concorso per esami e successivo corso di formazione; d) avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego; e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la normativa vigente.

Art. 4.

Requisiti generali per l'accesso 1. Per accedere alle categorie del ruolo unico regionale e' necessario possedere i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono, altresi', ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso all'impiego regionale i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della legge regionale n. 5/2005, e successive modificazioni ed integrazioni; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'eta' costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio; c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneita' fisica o psicofisica all'impiego. L'Amministrazione regionale ha facolta' di sottoporre a visita medica preassuntiva i vincitori e gli idonei delle selezioni in base alla normativa regionale vigente, per verifica me l'idoneita' fisica o psicofisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative al posto messo a concorso; e) titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile ovvero che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della legge regionale n. 5/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, possono accedere alle categorie del ruolo unico regionale a parita' di requisiti, purche' abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; non e' comunque consentito ai medesimi l'accesso alle categorie e ai profili professionali che comportano lo svolgimento delle tipologie di funzioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche). 4. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all'accesso a particolari professionalita'. 5. In caso di condanne penali, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non...

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