LEGGE REGIONALE 27 Luglio 2007, n. 19 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all''associazione dell''Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

112 del 27 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione riconosce le piu' antiche manifestazioni storico-rievocative organizzate in Emilia-Romagna e le considera, percio', eccellenze da sostenere, contribuendo alla loro diffusione e conoscenza. Sostiene, altresi', la promozione di nuovi eventi di tipo storico-rievocativo. 2. Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, all'associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata associazione. 3. L'associazione persegue le seguenti finalita': a) garantire l'adeguato supporto per lo svolgimento delle manifestazioni di rievocazione storica; b) valorizzare il patrimonio storico, artistico e l'identita' culturale dei diversi territori regionali; c) favorire lo sviluppo del turismo. 4. Il perseguimento degli scopi associativi deve coordinarsi con le politiche di settore della Regione e degli enti locali interessati ed in particolare con APT servizi per quanto concerne il calendario degli eventi e con le unioni di prodotto per la definizione e la promozione di pacchetti turistici.

    Art. 2.

    Condizioni per la partecipazione

  2. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti condizioni: a) l'associazione non puo' perseguire fini di lucro; b) l'associazione deve conseguire il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59); c) l'associazione deve conformarsi, apportando le eventuali modifiche al proprio statuto, alle disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo). 2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione. 3. Il Presidente della Regione...

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