Ordinanza emessa l'11 dicembre 2006 dal tribunale di Palermo sul ricorso proposto da Buzzanca Giuseppe contro Currenti Carmelo ed altri Elezioni - Consiglio regionale - Elettorato passivo - Condanna con sentenza passata in giudicato per peculato d'uso ex art. 314, secondo comma, del codice penale - Causa di incandidabilita' e ineleggibilita' - I...

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 9687/2006 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra Buzzanca Giuseppe, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 2 gennaio 1954, elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello 40, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pitruzzella, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Lo Castro per mandato in atti, ricorrente;

Contro Currenti Carmelo, nato a Gallodoro (Messina) in data 7 aprile 1960, elettivamente domiciliato in Palermo, via Villa Heloise n. 42, presso lo studio dell'avv. Antonio Orsini, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Briguglio e Natale Arena per mandato in atti, resistente e contro Ufficio centrale circoscrizionale - Collegio elettorale circoscrizionale di Messina; Ufficio elettorale centrale regionale; Regione Siciliana; Assemblea regionale Siciliana; Presidenza della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati per la carica in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis, resistenti - contumaci e con l'intervento del pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Maria Teresa Maligno, interveniente necessario.

Oggetto: ricorso elettorale.

Letti gli atti;

O s s e r v a i n f a t t o

Con ricorso depositato in data 11 luglio 2006 il suindicato ricorrente proponeva ricorso elettorale per l'annullamento del verbale delle operazioni elettorali dell'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Messina del 12 giugno 2006, nella parte in cui aveva dichiarato nulla la propria elezione ed aveva proclamato eletto alla carica di deputato dell'Assemblea regionale Siciliana il candidato Currenti Carmelo, nonche' di tutti gli atti consequenziali e per la conseguente correzione del risultato elettorale relativo alla consultazione per le elezioni del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assemblea regionale Siciliana svoltesi domenica 28 maggio 2006, con la proclamazione della elezione di esso ricorrente alla carica di deputato regionale.

A sostegno del proprio ricorso esponeva di essersi candidato alle ultime elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale Siciliana nella lista "Alleanza Nazionale" nel collegio elettorale circoscrizionale di Messina e di essere risultato, al termine della competizione elettorale, il secondo nella graduatoria dei candidati votati, conseguendo l'elezione alla carica di deputato regionale, dal momento che la lista elettorale cui apparteneva aveva avuto assegnati due seggi.

Rilevava che sul ricorso del primo dei non eletti, Currenti Carmelo, l'Ufficio centrale circoscrizionale aveva dichiarato la nullita' della sua elezione, affermandone la incandidabilita' per essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di peculato d'uso, previsto dall'articolo 314, comma secondo, codice penale.

Contestava, quindi, la carenza assoluta di potere dell'Ufficio centrale circoscrizionale a pronunziare tale provvedimento, la sua illegittimita' per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonche' per la violazione dell'articolo 15 della legge n. 55/1990, giacche' il reato di peculato d'uso doveva ritenersi escluso dalla previsione delle ipotesi tassative di incandidabilita' formulate dalla norma in questione, ricomprendente la sola ipotesi della condanna per il reato piu' grave di pecularo previsto dal comma primo dell'articolo 314 codice penale.

Eccepiva, in via subordinata, che la norma anzidetta, laddove interpretata nel senso di ricomprendere tra le cause di incandidabilita' anche l'ipotesi di condanna con sentenza definitiva per il reato di pecularo d'uso, sarebbe incorsa in una censura di illegittimita' costituzionale, per grave sproporzione tra la previsione della incandidabilita' ed il tipo di reato, avente un disvalore sociale limitato.

Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il solo controinteressato Currenti Carmelo, opponendosi all'accoglimento del ricorso e proponendo domanda riconvenzionale, contestando, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria ordinaria adita.

Eccepiva, quindi, la piena competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale all'accertamento delle condizioni di candidabilita' e/o di eleggibilita' e la inapplicabilita' al procedimento elettorale degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/1990.

Rilevava, infine, che l'ufficio elettorale circoscrizionale aveva correttamente dato applicazione alla previsione dell'articolo 15, comma primo, della legge n. 55 del 1990, espressamente mantenuto in vigore dall'articolo 274, comma primo, lett. p) del decreto legislativo n. 267/2000, previsione costituzionalmente legittima, alla luce della sostanziale differenza delle funzioni e delle potesta' delle cariche che venivano in rilievo.

Proponeva, altresi', ricorso incidentale, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata la incandidabilita' o l'ineleggibilita' del ricorrente ed il proprio conseguente diritto ad essere proclamato eletto deputato dell'Assemblea regionale Siciliana.

I rimanenti convenuti rimanevano contumaci ed all'udienza del 10 novembre 2006, all'esito della...

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