Ordinanza emessa il 20 febbraio 2007 dal tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Volpe Marco Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine ...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Volpe Marco, nato a Salussola il 12 settembre 1933, citato a giudizio con decreto del p.m. in data 1° marzo 2005 per rispondere dei seguenti reati: a)delitto di cui all'art. 594 c.p. commesso in data 17 novembre 2000; b) delitto di cui all'art. 582 c.p. commesso in pari data;

Rilevato che i predetti reati, stante il tenore dell'imputazione, rientrano nell'attuale sfera di competenza per materia del giudice di pace, e che, pertanto, ad essi debbono essere applicate le sanzioni di cui al titolo II del d.lgs. n. 274/2000 come disposto dall'art. 63 della norma in parola, con esclusione dell'applicabilita' anche del titolo I (radicandosi invero la competenza del tribunale sulla base della disposizione transitoria di cui all'art. 64, comma 2 della medesima norma, di cui non sussiste il duplice presupposto della cominssione del fatto successivamente al 6 ottobre 2000, data di pubblicazione del d.lgs. n. 274/2000, e dell'iscrizione della notizia di reato posteriormente al 2 gennaio 2002, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, in particolare difettando nel caso di specie la seconda delle citate condizioni, in quanto il presente procedimento, avendo n. di R.G.N.R. 608/2001, e' stato sicuramente iscritto anteriormente al 2 gennaio 2002);

Rilevato che al delitto di lesioni personali di cui al capo b) d'imputazione puo' applicarsi, in quanto piu' favorevole, il termine di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 5 c.p. introdotto dalla legge n. 251/2005, secondo cui "quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni", atteso che ai sensi dell'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 274/2000 al delitto di cui all'art. 582 c.p., originariamente punito con la sola pena della reclusione, si applicherebbe in caso di condanna la pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' nelle misure ivi rispettivamente indicate, rendendo applicabile il termine prescrizionale di anni tre;

Atteso che, invece, proprio sulla scorta di tale considerazione, al delitto di ingiuria di cui al capo a) d'imputazione non potrebbe applicarsi tale termine prescrizionale ridotto, essendo detto delitto originariamente punito con la pena della reclusione fino a sei mesi o con la pena della multa, cio' da cui discende l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio di cui alla lett. a)...

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